Nuove regole sui diritti di reimpianto per il Franciacorta DOCG

Nuove regole sui diritti di reimpianto per il Franciacorta DOCG

News dai Consorzi lombardi
di Redazione
04 maggio 2011

Dal 13 Aprile 2011, chi acquista un diritto di reimpianto dei vigneti ha facoltà di utilizzarlo, vale a dire di piantare il vigneto, ma non ne potrà rivendicare a Franciacorta la produzione fino al 31 luglio 2014

 

Il Consorzio per la tutela del Franciacorta comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di mercoledì 13 aprile 2011 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale del 30 marzo 2011 - n. IX/1491, riguardante l’Esclusione temporanea della possibilità d’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della denominazione di origine controllata e garantita «Franciacorta» ai sensi della d.g.r. n. 1442 del 16 marzo 2011 (art. 130-septies - controllo del potenziale produttivo viticolo - l.r.n. 31/2008)”.

Questo provvedimento è in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), quindi è  già in essere.

Sono fatti salvi i diritti in portafoglio detenuti dalle aziende nel proprio fascicolo SIARL alla data del 13 aprile 2011 e gli estirpi/reimpianti intraziendali.

Per ulteriori Informazioni e approfondimenti:

Consorzio per la tutela del Franciacorta - www.franciacorta.net

 

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