Conoscere le classificazioni: Sottozone e Unità Geografiche Aggiuntive

Conoscere le classificazioni: Sottozone e Unità Geografiche Aggiuntive

Diritto diVino
di Paola Marcone
26 gennaio 2021

La normativa italiana prevede espressamente questi termini, entrambi legati a un concetto di delimitazione territoriale. In cosa differiscono e a quali condizioni possono essere inseriti in etichetta?

Il Testo Unico del vino, che è entrato in vigore nel 2017, dedica un apposito Capo alla classificazione delle Denominazioni di Origine e alle Indicazioni Geografiche, chiarendone l’ambito di applicazione territoriale.

La disciplina si richiama alla normativa comunitaria, che per accordare tutela ai vini mediante il sistema delle classificazioni richiede necessariamente che vi sia un legame tra zone vitivinicole di consolidata tradizione e la collettività di viticoltori che opera in quel territorio nel rispetto di un disciplinare di produzione condiviso.

Il vino, infatti, è tutelato in quanto espressione di una comunità e di un territorio, unici e irripetibili.

In particolare per l’Italia le zone di produzione vengono classificate mediante le cosiddette Menzioni Specifiche Tradizionali, ossia, dal 1963 con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) e con la Denominazione di Origine Controllata (DOC), accanto alle quali dal 1992 si è aggiunta l’Indicazione Geografica Tipica (IGT). 

Con l’entrata in vigore nel 2009 della normativa comunitaria le Menzioni Specifiche Tradizionali DOC e DOCG rientrano ora nelle Denominazioni di Origine Protette (DOP) mentre le IGT sono considerate Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

In sostanza, però, poco è cambiato perché ai produttori dei singoli Stati membri è riservata la facoltà di indicare nell’etichettatura le menzioni tradizionalmente in uso da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.

In ogni caso il legame tra l’elemento geografico e il vino prodotto da una determinata collettività costituisce uno dei pilastri del sistema legale protezionistico europeo e la normativa italiana, all’interno di alcune delle aree tutelate con le Menzioni Specifiche Tradizionali, individua anche ulteriori e più ristretti ambiti territoriali.

Si tratta delle Sottozone e delle Unità Geografiche Aggiuntive, oggi così espressamente definite dal Testo Unico, in sostituzione del precedente uso di chiamarle Menzioni Geografiche Aggiuntive.

Non più MGA, quindi, ma, con acronimo che suona persino simpatico, UGA.

A leggere l’articolo appositamente dedicato alla disciplina di questi ambiti territoriali, gli elementi che certamente accomunano Sottozona e Unità Geografica Aggiuntiva sono due:

1 - La necessità di una espressa previsione da parte del disciplinare di produzione;

2 - L’altrettanto necessaria correlazione ad una Denominazione di Origine, con esclusione delle zone a Indicazione Geografica. Non può esistere Sottozona o Unità Geografica Aggiuntiva senza una DOP, quindi, né questi ambiti territoriali possono avere un destino indipendente dalla Denominazione. Nella normativa del 2016 era, infatti, previsto che la Sottozona di una DOC potesse essere riconosciuta come DOC autonoma ed anche promossa a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale, ma una modifica del 2020 ha abrogato la disposizione e quindi anche sotto questo profilo Sottozona e Unità Geografica Aggiuntiva sono uniformi.

Naturalmente all’interno di un Denominazione d’Origine il disciplinare di produzione può prevedere o solo la Sottozona o solo l’Unità Geografica Aggiuntiva o entrambe, come nel caso della DOCG Conegliano Valdobbiadene - Prosecco che disciplina sia la Sottozona “Cartizze” per la versione Superiore sia 31 Comuni o frazioni che insieme alla menzione “Rive” costituiscono Unità Geografiche Aggiuntive.

Per il resto il Legislatore ci dice che:  

A) le Sottozone:

- sono aree espressamente delimitate con peculiarità ambientali o tradizionalmente note;

- sono designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo:

- non solo devono essere espressamente previste dal disciplinare ma devono anche essere regolamentate in modo più rigido.

B) le Unità Geografiche Aggiuntive:

- sono aree sempre espressamente delimitate all’interno di un Denominazione di Origine, che possono corrispondere a comuni, frazioni, zone amministrative o aree geografiche locali;

- devono essere elencate in apposite liste allegate ai disciplinari;

- comportano necessariamente che il vino prodotto sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve.

Apparentemente Sottozona e Unità Geografica Aggiuntiva sembrano concetti simili, ma a ben guardare le differenze sono sostanziali.

Le Sottozone, infatti, oltre ad essere caratterizzate da determinate peculiarità ed espressamente previste nel disciplinare di produzione, devono essere più rigidamente disciplinate, il che determina (anche per questo motivo oltre che per l’elemento geografico) una più precisa caratterizzazione del prodotto. 

L’Unità Geografica Aggiuntiva, invece, ha la funzione di indicare con più esattezza il luogo di produzione utilizzando nomi geografici ma questo a prescindere da una più rigida regolamentazione del disciplinare, cosicché tra i vini di quell’ambito territoriale non si rilevano differenze produttive.

L’elemento geografico territoriale assolve qui solo alla funzione di ulteriormente connotare il vino, prodotto nello stesso modo. Non a caso viene utilizzato il termine “Aggiuntiva” perché l’Unità Geografica si aggiunge, appunto, alla denominazione di origine solo per restringere ancor più l’ambito territoriale di produzione. 

Per fare un esempio: un Barolo DOCG proveniente dall’Unità Geografica Aggiuntiva “Cannubi” non avrà disciplina produttiva differenziata da una Barolo DOCG senza ulteriori aggiunte o con altra Unità Geografica, però l’accento sullo specifico territorio sarà assolutamente evidente.

Un Valtellina Superiore DOCG della Sottozona “Sassella” (e delle altre 4 Sottozone previste), di contro, non solo porrà in primo piano l’elemento territoriale di provenienza del vino ma presupporrà anche una differente regolamentazione produttiva rispetto ad un Valtellina Superiore DOCG senza indicazione di Sottozona.

Ad oggi sono molti i disciplinari che hanno previsto delle Sottozone (oltre al Valtellina Superiore DOCG ricordiamo giusto qualche nome come le DOCG Chianti, Amarone della Valpolicella, Barbera d’Asti Superiore, Colli Orientali del Friuli Picolit, Conegliano Valdobbiadene – Prosecco e tra le DOC Montepulciano d’Abruzzo,  Colli Piacentini, Riviera Ligure di Ponente, Lambrusco Mantovano, Costa d’Amalfi, Langhe, Cannonau di Sardegna, Val d’Arno di Sopra, Alto Adige, Trentino, Valle d'Aosta, Soave).

Un numero inferiore, invece, è quello che riguarda le Unità Geografiche Aggiuntive all’interno di Denominazioni di Origine, a cominciare da quelle individuate nel disciplinare che è stato il primo nel 2007 ossia il Barbaresco DOCG, alle quali in Piemonte sono seguite quelle previste nei disciplinari di Barolo, Dolcetto di Diano d’Alba, Gavi (per alcune tipologie) e Roero, tutte DOCG.

Nel resto d’Italia l'uso delle Unità Geografiche Aggiuntive è previsto nell’Aglianico del Vulture Superiore DOCG e nell’Aglianico del Vulture DOC, nel Rossese di Dolceacqua DOC, nel Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG e nel Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, nel Verdicchio di Matelica Riserva DOCG e nel Verdicchio di Matelica DOC, nel Conegliano Valdobbiadene – Prosecco DOCG, nel Prosecco DOC e nel Valdadige Terradeiforti DOC.

Un’ultima annotazione riguarda le possibili similitudini che il termine Unità Geografica Aggiuntiva può avere con la menzione “vigna”. 

Anche in questo caso il Legislatore italiano ha dettato un’apposita disciplina che ne delinea gli ambiti di applicazione, ma a questo tema dedicheremo un prossimo approfondimento che riguarderà l’uso in etichetta delle menzioni facoltative.