Leggere l'etichetta: le indicazioni obbligatorie

Leggere l'etichetta: le indicazioni obbligatorie

Diritto diVino
di Paola Marcone
17 febbraio 2021

La normativa europea impone che tutti i vini comunitari riportino in etichetta alcune indicazioni. Quali sono e che tipo di informazioni danno sul vino contenuto in bottiglia?

Tutti i vini prodotti nell’Unione Europea devono necessariamente riportare in etichetta alcune indicazioni, definite espressamente dal Legislatore come obbligatorie.

Si tratta del contenuto informativo minimo che il consumatore deve conoscere quando acquista una bottiglia di vino in modo da avere ben chiari alcuni elementi fondamentali circa la provenienza e le caratteristiche del prodotto.

L’importanza di queste indicazioni obbligatorie è sottolineata già dal fatto che devono essere apposte sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente e senza dover girare il recipiente stesso. Questa quindi è l’etichetta cosiddetta legale, perché tra quelle apposte sulla bottiglia (usualmente una sul fronte e una sul retro) è la sola a dover contenere tutte le indicazioni obbligatorie.

È lasciata al produttore la scelta sul dove applicarla, con l’avvertenza però di utilizzare caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni (ovviamente non obbligatori). Così richiede la normativa, con qualche possibile eccezione che presto vedremo.

Acquistando un bottiglia di vino la prima indicazione che è necessario leggere in etichetta riguarda la categoria di prodotti vitivinicoli cui appartiene (per fare esempi tra i più comuni: “vino”, “vino liquoroso”, “vino spumante di qualità”, “vino frizzante”), ma se si tratta di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta sarà sufficiente indicare il nome geografico seguito dalla denominazione o indicazione (per esteso o anche abbreviata).

Quindi, semplificando, Barbaresco DOCG, Marsala DOC o Toscana IGT sono indicazioni obbligatorie sufficienti a prescindere dall’indicazione della categoria vitivinicola, che sarà, viceversa, necessario riportare se il vino non rientra in un qualche DOP o IGP e viene perciò classificato come vino comune.

Indicazioni obbligatorie sono anche quelle che danno informazioni sulla provenienza del prodotto (ulteriori nel caso di vini già classificati geograficamente, fondamentali nell’ipotesi di vini comuni). Si tratta della necessità di riportare in etichetta l’imbottigliatore del vino (anche se coincide con il produttore) o, nel caso di spumanti, di indicare il produttore o il venditore.

L’intento della normativa è di far conoscere al consumatore chi è l’ultimo anello della catena produttiva e per gli spumanti non è sufficiente indicare l’imbottigliatore essendo vini che spesso richiedono una successiva elaborazione dopo l’imbottigliamento. Tra l’altro per gli spumanti è obbligatoria anche l’indicazione del tenore di zucchero residuo.

In ogni caso se il vino è importato nella UE dovrà essere indicato l’importatore e la relativa menzione potrà essere aggiunta anche in parti diverse dall’etichetta legale. 

Chi acquista del vino deve poi conoscere la provenienza del prodotto pure con riferimento al Paese di origine secondo diverse diciture, limitate a “prodotto in …”, “vino di…”, se si tratta di vini DOP o IGP o, in aggiunta, “vino dell’Unione europea” se parliamo di un vino comune ottenuto da miscela di vini di diversi Paesi.

Alcune indicazioni obbligatorie mirano, invece, a dare informazioni sulle caratteristiche del vino anche in un’ottica di tutela della salute quantomeno in via precauzionale. Il riferimento è alla necessità di riportare in etichetta il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino in bottiglia e dell’obbligo di indicare alcuni prodotti che provocano allergie o intolleranze, primi tra tutti i solfiti, le uova, il latte.

Nel primo caso il consumatore, conoscendo la quantità effettiva di etanolo presente in percentuale in bottiglia, potrà regolarsi (almeno astrattamente) sia in termini di comportamenti responsabili dovuti all’uso di alcol sia in termini di scelta di possibili abbinamenti con il cibo.

Quanto agli allergeni, invece, la peculiarità dell’indicazione dei solfiti riguarda l’obbligo di menzione in etichetta che scatta al superamento dei 10 mg/l e questo sia se i solfiti costituiscano il risultato spontaneo della fermentazione sia se fossero stati aggiunti. Le altre sostanze, invece, andranno sempre segnalate. 

In deroga alla norma che prevede che tutte le indicazioni obbligatorie siano rappresentate in un’unica etichetta le indicazioni sugli allergeni possono anche essere riportate altrove, ma solitamente questo non avviene e la dicitura è menzionata nel medesimo campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.

Due ulteriori informazioni previste dalla normativa, infine, riguardano il lotto di produzione e la quantità di liquido contenuto nel recipiente.

Il lotto deve essere riportato con diciture a scelta del produttore (di solito numero del lotto, mese e anno preceduti da L), mentre la quantità viene indicata in litri, centilitri o millilitri, espressa in cifre accompagnate dall'unità di misura utilizzata o dal simbolo di tale unità. 

Tutte le indicazioni in ogni caso devono avere l’altezza e la simbologia come espressamente elencate nella norma e anche per il lotto di produzione è prevista una deroga all’inclusione nell’unico campo visivo, ma è ipotesi che si verifica raramente.

Da ultimo è indispensabile ricordare che il nostro Testo Unico sul vino prescrive un’ulteriore indicazione obbligatoria per le etichette dei vini italiani e che, quindi, si va ad aggiungere a quelle regolamentate anche dal Legislatore comunitario.

Infatti per i vini classificati con denominazione di origine (DOCG e DOC) ma con esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non millesimati e dei vini frizzanti, deve essere obbligatoriamente indicata in etichetta anche l’annata di produzione delle uve; aspetto questo che assume un particolare significato per chi si appresta alla degustazione del vino in bottiglia.

A questo proposito c’è da dire che, tralasciando gli aspetti più tecnici e burocratici che riguardano l’etichetta e che nell’intenzione del Legislatore assolvono a una funzione conoscitiva rivolta a tutti i consumatori, per i tanti appassionati di vino le indicazioni obbligatorie e ancor più quelle facoltative (di cui ci occuperemo prossimamente) possono rivelarsi uno strumento in più per ordinare le idee in vista della degustazione o dell’abbinamento a tavola, fornendo indizi che poi dovranno trovare riscontro all’atto pratico.

Allora non rimane che sperimentare!