Orientarsi tra le bottiglie: i prodotti vitivinicoli aromatizzati - Prima Parte

Orientarsi tra le bottiglie: i prodotti vitivinicoli aromatizzati - Prima Parte

Diritto diVino
di Paola Marcone
28 aprile 2022

Ad una festa in spiaggia ci offrono una Sangria, all’ora dell’aperitivo ordiniamo un Vermouth, al buffet di una cerimonia si riempiono i calici con cocktail di vino spumante. Ecco alcune delle tante e diverse occasioni in cui è possibile bere quelli che legalmente sono definiti “prodotti vitivinicoli aromatizzati”. Capiamone di più.

Le bevande derivate dai prodotti del settore vitivinicolo e che sono state aromatizzate vengono definite dal Regolamento comunitario n.251/2014 prodotti vitivinicoli aromatizzati e classificati in:

  1. vini aromatizzati; 
  2. bevande aromatizzate a base di vino;
  3. cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

La prima fondamentale caratteristica di queste bevande, quindi, è quella di essere ottenute necessariamente da prodotti del settore vitivinicolo con queste distinzioni:

a) Vino aromatizzato 

Deve derivare da uno o più prodotti (che rappresentino almeno il 75% del volume della bevanda finita) come:

  • il mosto di uve fresche mutizzato con alcole;
  • il vino, con esclusione però della retsina, ossia il vino prodotto unicamente in Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo;
  • il vino liquoroso;
  • il vino spumante;
  • il vino spumante di qualità;
  • il vino spumante di qualità del tipo aromatico;
  • il vino spumante gassificato;
  • il vino frizzante;
  • il vino frizzante gassificato.

Nei vini aromatizzati è consentito aggiungere alcole, edulcoranti, coloranti e mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi, mentre il titolo alcolometrico volumico effettivo non può essere inferiore a 14,5% vol. e non superiore a 22% vol. 

Il titolo alcolometrico volumico totale, invece, non può essere inferiore a 17,5% vol.

b) Bevanda aromatizzata a base di vino

Deve essere ottenuta da uno o più prodotti (che rappresentino almeno il 50% del volume totale della bevanda finita contro il 75% dei vini aromatizzati) come:

  • il vino, sempre con l’eccezione della retsina;
  • il vino nuovo ancora in fermentazione, quindi il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce;
  • il vino spumante;
  • il vino spumante di qualità;
  • il vino spumante di qualità di tipo aromatico;
  • il vino spumante gassificato;
  • il vino frizzante;
  • il vino frizzante gassificato.

A differenza del vino aromatizzato, quindi, in una bevanda aromatizzata a base di vino non può esserci mosto di uve fresche mutizzato con alcole né un vino liquoroso mentre è consentito l’utilizzo del vino nuovo ancora in fermentazione.

Non è poi possibile aggiungere, salvo eccezioni, alcole (ulteriore differenza dai vini aromatizzati) mentre sono ammesse eventuali aggiunte di mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi ed anche di coloranti.

Il titolo alcolometrico volumico effettivo, infine, non può essere inferiore a 4,5% vol. e superiore a 14,5% vol.

c) Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

In questo caso la bevanda deve essere ottenuta da uno o più prodotti (per almeno il 50% del volume totale della bevanda finita) come:

  • il vino, con la consueta eccezione della retsina.

Sempre esclusi il mosto di uve fresche mutizzato con alcole e i vini liquorosi.

  • il vino nuovo ancora in fermentazione (analogamente alle bevande aromatizzate a base di vino, ma non ai vini aromatizzati);
  • il vino spumante;
  • il vino spumante di qualità;
  • il vino spumante di qualità di tipo aromatico;
  • il vino spumante gassificato;
  • il vino frizzante;
  • il mosto di uve;
  • il mosto di uve parzialmente fermentato.

Questi due ultimi prodotti sono previsti solo per i cocktail aromatizzati perché non sono menzionati né tra i prodotti vitivinicoli alla base dei vini aromatizzati né delle bevande aromatizzate a base di vino.

I cocktail aromatizzati, poi, non possono essere addizionati di alcole mentre è consentita l’aggiunta di coloranti ed edulcoranti.

Si tratta, comunque, di bevande dal contenuto alcolico piuttosto contenuto, visto che il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere superiore a 1,2% vol. ma inferiore a 10% vol.

Gli aspetti comuni per tutte le bevande aromatizzate

Se quelle appena riportate sono le differenze che il Regolamento comunitario indica tra le varie bevande aromatizzate, le norme che interessano tutti i prodotti possono così sintetizzarsi:

  • i prodotti vitivinicoli aromatizzati devono essere realizzati e aromatizzati nel rispetto di precisi processi produttivi raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, recepiti nei vari Regolamenti comunitari che si occupano della materia (l’ultimo è il 2017/670);
  • se una bevanda alcolica non soddisfa i requisiti della specifica normativa prescritta per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, tale bevanda non può essere designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “fatto”, “gusto” o altro termine simile.

Il consumatore, quindi, viene tutelato in maniera rafforzata con il divieto di utilizzare diciture che potrebbero ingenerare confusione;

  • in ogni caso un prodotto vitivinicolo aromatizzato che riporta in etichetta il termine “spumante”, deve contenere una quantità di vino spumante non inferiore al 95%.

Se poi viene indicata la provenienza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, questa deve corrispondere al luogo in cui il prodotto è realizzato ed essere indicata mediante l’espressione “prodotto in”, o una equivalente, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo corrispondente;

  • per tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati è possibile indicare in etichetta sia il principale aroma utilizzato che le diciture riguardanti il tenore di zuccheri contenuto.

In questo caso “extra secco” o “extra dry” è riservato alle bevande il cui tenore di zuccheri sia inferiore a 30 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati, il titolo alcolometrico volumico totale minimo sia pari a 15 % vol. (eccezione alla norma che prescrive il minimo in 17,5%);

Se, invece, viene indicato “secco” o “dry” il tenore di zuccheri deve essere inferiore a 50 grammi per litro e, per i vini aromatizzati, il titolo alcolometrico volumico totale minimo sarà pari a 16 % vol. (sempre in via di eccezione).

“Semisecco” o “semi-dry” sono poi ammessi per prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 50 e meno di 90 grammi per litro; “semidolce” per zuccheri compresi tra 90 e meno di 130 grammi per litro e infine “dolce” è dicitura possibile per un tenore di zuccheri pari o superiore a 130 grammi per litro.

Le denominazioni di vendita

Il Regolamento comunitario specifica che ciascuna categoria di prodotti vitivinicoli aromatizzati può essere identificata da diverse denominazioni di vendita.

Se si tratta di vini aromatizzati potremmo leggere in etichetta per esempio vermouth, vino alla china, o bitter vino; se invece si parla di bevande aromatizzate a base di vino il riferimento in etichetta potrebbe essere, per ulteriore esempio, sangria, zurra o bitter soda, mentre se ci si riferisce a un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli l’etichetta potrebbe riportare frizzante di uva aromatizzato, cocktail di vino spumante o altre diciture.

Probabilmente di tali bevande siamo più abituati a conoscere il nome commerciale che la classificazione legale, ma nel prossimo approfondimento di questa rubrica cercheremo di fare maggiore chiarezza.