Orientarsi tra le bottiglie: le bevande spiritose - Parte 3

Orientarsi tra le bottiglie: le bevande spiritose - Parte 3

Diritto diVino
di Paola Marcone
10 novembre 2021

Prosegue l’approfondimento delle singole categorie di bevande spiritose individuate dal recente Regolamento comunitario. Questa volta parliamo di brandy e dei tanti altri prodotti che appartengono al variegato mondo delle acquaviti (Grappa, Marc, Cognac, Armagnac, Calvados, Kirsch...)

Nell’Allegato I del Regolamento europeo sulle bevande spiritose ben 14 sono le categorie che riportano nella propria denominazione legale il termine “acquavite”, con cui si identificano, nel comune parlare, bevande ottenute da distillazione di diverse materie prime.

Apposite indicazioni sono poi date per la denominazione legale “brandy”.

Vediamo nello specifico di che si tratta.

ACQUAVITE DI CEREALI

La prima delle categorie dedicate alle acquaviti indica quella di cereali come la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di mosto fermentato di cereali a chicchi interi da cui trae le caratteristiche organolettiche specifiche.

Il titolo alcolometrico volumico minimo è di 35 % vol. (con l’eccezione dell’acquavite “korn”, molto prodotta in Germania) e non può esservi aggiunta di alcole, diluito o non.

L'acquavite di cereali, inoltre, non è aromatizzata e può contenere caramello solo per adeguare il colore, così come può esserci edulcorazione ma al solo fine di arrotondare il sapore finale.

In ogni caso il prodotto non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

Il Regolamento europeo, poi, chiarisce espressamente l’utilizzo della specifica denominazione legale “brandy di cereali”, chiarendo che in questo caso l'acquavite deve essere prodotta mediante distillazione a meno di 95 % vol. di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi che presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

Sia per la denominazione legale “acquavite di cereali” che “brandy di cereali”, comunque, il termine “cereali” può essere anche sostituito con la denominazione del cereale utilizzato.

Si contano, ad oggi, un totale di 7 acquaviti di cereali iscritte nel Registro europeo a Indicazione Geografica: quella denominata “Samanè” per la Lituania (distillato da segale, frumento o grano triticale) e 6 “Korn” o “Kornbrand” tedeschi.

ACQUAVITE DI VINO

Nella categoria rientrano l’“Armagnac” e il “Cognac”.

Si tratta di bevande ottenute esclusivamente dalla distillazione a meno di 86 % vol. di vino, di vino alcolizzato o di distillato di vino, con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.

Il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di vino è di 37,5 % vol. senza aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

Anche in questo caso il Regolamento prescrive che il prodotto non possa essere aromatizzato ma, si specifica, che “ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali”.

Per quanto riguarda l’aggiunta di caramello, questa è permessa solo per adeguare il colore mentre l’edulcorazione può unicamente arrotondare il sapore finale con il limite massimo di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

L’acquavite di vino può essere sottoposta a invecchiamento e in tal caso può continuare ad essere commercializzata con la denominazione legale “acquavite di vino” purché il periodo di invecchiamento sia uguale o superiore a quello previsto per il “brandy”, ossia a 1 anno, se avviene in recipienti di quercia con una capacità pari ad almeno 1 000 l ciascuno, o 6 mesi, se viene svolta in recipienti di quercia con una capacità inferiore a 1 000 l ciascuno.

Le acquaviti di vino protette in Europa con l’Indicazione Geografica sono al momento 29.

La Bulgaria ha iscritto 10 prodotti, seguita dalla Francia con i suoi 9, tra i quali, come detto, “Armagnac” e “Cognac”, ma anche Fine de Bourgogne” e “Fine Bordeaux”. 

Seguono, ciascuna con 5 bevande iscritte nel Registro, Romania e Portogallo, quest’ultima con i diversi prodotti che utilizzano il termine “Aguardente”.

BRANDY O WEINBRAND

Anche il brandy è un’acquavite di vino con possibile aggiunta di distillato di vino, che però deve essere stato distillato a meno di 94,8 % vol. e non superare il limite massimo di 50 % del tenore alcolico del prodotto finito.

È, inoltre, una bevanda invecchiata per almeno 1 anno in recipienti di quercia con una capacità pari ad almeno 1 000 l ciascuno oppure almeno 6 mesi in recipienti di quercia con una capacità inferiore a 1 000 l ciascuno.

Deve presentare un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcole a 100 % vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione delle materie prime utilizzate, e un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.

A differenza delle “acquaviti di vino”, per le quali è previsto un titolo alcolometrico volumico minimo di 37,5%, il limite fissato per il brandy e del 36 % vol., sempre senza aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

Aromatizzazione (vietata ma senza precludere i metodi di produzione tradizionali) e aggiunta di caramello (solo per adeguare il colore) sono regolamentati allo stesso modo della categoria delle “acquaviti da vino”, mentre per quanto riguarda l’edulcorazione (ammessa solo per arrotondare il sapore finale), viene prescritto un limite massimo di 35 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito, contro i 20 delle altre acquaviti da vino.

L’Italia ha iscritto il “Brandy italiano” nel Registro delle bevande a IG, affiancandosi alle 2 tedesche (“Pfälzer Weinbrand” e “Deutscher Weinbrand”), alle 2 spagnole (“Brandy del Penedés” e “Brandy de Jerez”) e a all’unica austriaca (“Wachauer Weinbrand”) per un totale di 6 bevande tutelate nell’Unione con l’Indicazione Geografica.

ACQUAVITE DI VINACCIA O MARC

È la categoria che ricomprende i prodotti forse più conosciuti tra le acquaviti, ossia le italianissime grappe, iscritte nel Registro delle bevande a IG, come meglio si vedrà a breve, nel numero complessivo di 9 su 30 totali.

L'acquavite di vinaccia o marc viene descritta dal Regolamento comunitario come la bevanda spiritosa da ottenersi esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua. E’ necessario inoltre che ogni singola distillazione sia effettuata a meno di 86 % vol. e che la prima distillazione sia effettuata in presenza delle vinacce.

Oltre a tali requisiti indispensabili, poi, la normativa prescrive che alle vinacce possa essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate, con un quantità di alcole proveniente dalle fecce, comunque, non superiore al 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito.

Per quanto riguarda il tenore di sostanze volatili e quello di metanolo i numeri si discostano un po' da quelli previsti per altre categorie di acquaviti perchè in questo caso il primo parametro può essere pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e il secondo deve rispettare un tenore massimo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.

Ancora una volta il titolo alcolometrico volumico minimo è fissato al 37,5 % vol. e anche per questa categoria non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

L'acquavite di vinaccia o marc, poi, ugualmente alle altre acquaviti, non è aromatizzata (ma “Ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali”, sottolinea ancora il Regolamento), può contenere caramello aggiunto (ma solo per adeguare il colore) e può essere edulcorata per arrotondare il sapore finale (con il limite massimo nella bevanda finita di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito).

Molti Paesi dell’Unione hanno iscritto nel Registro delle bevande protette da IG le acquaviti di vinacce. Come si è detto l’Italia ne ha tutelate 9, tutte contraddistinte dal nome in uso esclusiva “grappa”, e precisamente: “Grappa”, appunto,Grappa siciliana” o “Grappa di Sicilia”,   Grappa lombarda” o “Grappa della Lombardia”, “Grappa piemontese” o “Grappa del Piemonte”,Grappa friulana” o “Grappa del Friuli”, “Grappa veneta” o “Grappa del Veneto”, “Grappa trentina” o “Grappa del Trentino”, “Grappa di Barolo”, “Südtiroler Grappa” o “Grappa dell'Alto Adige”.

Anche la Francia ha un’importante tradizione nella produzione delle acquaviti di vinacce e nel Registro europeo sono tutelate con il nome esclusivo “marc” 10 prodotti, a cominciare dai più noti “Marc du Jura”, “Marc d'Alsace Gewurztraminer”, “Marc de Champagne” e “Marc de Bourgogne”. 

Cinque sono poi le acquavite di vinacce registrate per la Grecia, 3 per il Portogallo (anche in questo caso con l’utilizzo del termine “Aguardente” seguito da diverse specificazioni) e infine un prodotto a testa per Cipro, Spagna e Ungheria, per un totale di 30 bevande spiritose iscritte ad oggi.

ACQUAVITE DI RESIDUI DI FRUTTA

È una categoria che non vede prodotti tutelati con le Indicazioni Geografiche, ma questo non significa che siano bevande poco conosciute o commercializzate in tutta l’Unione.

La denominazione legale di questi prodotti, specifica il Regolamento europeo, deve essere “acquavite di residui di” seguita dal nome del frutto utilizzato. 

Qualora si trattasse di residui di vari tipi di frutta, la denominazione legale, però, deve essere “acquavite di residui di frutta” e può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

Il consumatore, quindi, deve essere messo in grado di sapere sin da subito che la bevanda ha come materia prima residui di uno o più frutti e non l’intero frutto, perché in quel caso sarebbe regolamentata da un’altra categoria sempre prevista nell’Allegato I e che vedremo a breve.

Per quanto riguarda l'acquavite di residui di frutta i requisiti stabiliti dalla normativa prevedono:

- la produzione esclusivamente mediante fermentazione e distillazione di residui di frutta diversi dalla vinaccia con l’obbligo di effettuare ogni singola distillazione a meno di 86 % vol. e la prima distillazione in presenza di residui di frutta;

-  un tenore minimo di sostanze volatili di 200 g/hl di alcole a 100 %;

- un tenore massimo di metanolo di 1 500 g/hl di alcole a 100 % vol.;

- un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso dell'acquavite di residui di frutta con nocciolo.

Come molti altri prodotti simili, poi, il titolo alcolometrico volumico è fissato al 37,5 % vol., non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito, né aromatizzazione.

Se l’acquavite di residui di frutta contenesse caramello, questo potrebbe solo adeguare il colore, mentre l’edulcorazione, con obiettivo esclusivo di arrotondare il sapore finale, è ammessa nel limite massimo di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

ACQUAVITE DI UVE SECCHE O RAISIN BRANDY

Anche in questo caso nessun Paese ha tutelato questi prodotti con l’Indicazione Geografica, ma la bevanda è particolarmente conosciuta in alcuni mercati, primo tra tutti quello greco.

Si tratta di un’acquavite ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dell'estratto di uve secche dei vitigni «nero di Corinto» o «moscato di Alessandria», distillato a meno di 94,5 % vol., in modo tale che il distillato abbia un aroma e un gusto provenienti dalla materia prima utilizzata.

Il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol. e non è permessa alcuna aggiunta di alcole, diluito o non diluito, né aromatizzazione.

Stesse prescrizioni di altre categorie di acquaviti, infine, per quel che riguarda l’aggiunta di caramello (possibile solo per adeguare il colore) e per il limite di edulcorazione (non più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito, e sempre solo con lo scopo di arrotondare il sapore finale). 

ACQUAVITE DI FRUTTA

Il mondo di questa categoria è davvero complesso sia per la varietà di frutta con cui si producono le bevande in tutta l’Unione europea sia per le diverse caratteristiche tecniche legate alla produzione che il Legislatore comunitario ha regolamentato in modo capillare.

Anche gli aspetti legati alla presentazione e ai nomi utilizzabili per la commercializzazione di questi prodotti è stato oggetto di minuziosa disciplina.

In ogni caso c’è da dire che tutte le acquaviti di frutta devono avere i seguenti indispensabili requisiti:

- essere ottenute esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione, con o senza nocciolo, di un frutto polposo e fresco, ivi comprese le banane, o di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi (quindi non residui di frutta);

- ogni singola distillazione deve essere effettuata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti da materie prime distillate;

- devono presentare un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

- devono avere un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol. nel caso delle acquaviti di frutta con nocciolo;

- il titolo alcolometrico volumico minimo è prescritto in 37,5 % vol.;

- non devono essere colorate, ma è consentita l'aggiunta di caramello per adeguare il colore delle acquaviti di frutta se sottoposte a invecchiamento per almeno un anno a contatto con il legno;

- non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito, né è permessa l’aromatizzazione;

- possono essere edulcorate per arrotondarne il sapore finale, con un limite massimo stavolta fissato a 18 grammi per litro, sempre espressi in zucchero invertito.

Se, quindi, quelle appena elencate sono le caratteristiche che accomunano ogni tipologia di acquavite da frutta, il Regolamento comunitario ha poi dettato specifiche indicazioni quanto al tenore massimo di etanolo consentito, dovendo necessariamente tenere in considerazione le diverse varietà di frutta utilizzata.

Ecco allora che, in generale, è stato fissato per queste bevande il tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol., ma: 

- nel caso di acquavite di frutta prodotta da mele, albicocche, prugne, pesche, pere (eccetto le pere Williams), more e lamponi il tenore massimo di metanolo consentito è di 1 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

- nel caso di acquavite di frutta prodotta da mele cotogne, bacche di ginepro, pere Williams, ribes, rosa canina, bacche di sambuco, frutti del sorbo degli uccellatori, sorbole, frutti del sorbo ciavardello, il tenore massimo di metanolo consentito è di 1 350 g/hl di alcole a 100 % vol.

Oltre alle appena descritte specificazioni, poi, anche la presentazione delle acquaviti di frutta è stata oggetto, come detto, di una precisa regolamentazione da parte del Legislatore comunitario.

Nel Regolamento, infatti, si chiarisce come la denominazione legale dell'acquavite di frutta sia “acquavite di” completata dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio, sottolineandosi anche come nel caso delle lingue bulgara, ceca, greca, croata, polacca, rumena, slovacca e slovena tale denominazione legale può essere espressa con il nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio completato da un suffisso.

In ogni caso la denominazione legale “acquavite di” può essere sostituita dal termine “wasser”, accompagnato dal nome del frutto (per esempio Kirschwasser” nel caso dell’acquavite di ciliegie)

Con un’ulteriore dettagliata prescrizione, poi, il Regolamento ha precisato come per alcuni determinati frutti sia possibile anche utilizzare specifiche denominazioni legali e allora:

- per l’appena ricordata acquavite di ciliegie potremo anche trovare in commercio prodotti denominati solo come “kirsch”;

- per l'acquavite di prugne potrà utilizzarsi “prugne”, “quetsche”» o “slivovitz”;

- per l'acquavite di mirabelle e per quella di corbezzole sarà corretto, rispettivamente, anche solo “mirabelle” e “corbezzole”;

- “Golden Delicious” è la denominazione consentita per l'acquavite di mele, mentre “Obstler” è quella prevista per un'acquavite di frutta prodotta da frutta, con o senza bacche, a condizione che almeno l'85 % del mosto sia ottenuto da diverse varietà di mele, pere o entrambe.

Come è facilmente constatabile da tutta questa minuziosa disciplina, il rischio che si presenta è che prodotti uguali vengano immessi sul mercato con denominazioni legali differenti, generando così una certa confusione nel consumatore.

Se quindi l’intenzione del Legislatore comunitario è stata quella di rispettare il più possibile le tradizioni produttive e le modalità di presentazione dei vari prodotti per come conosciute nei singoli Paesi, non di meno nel Regolamento si è espressamente tentato di porre rimedio al rischio di confusione sopra accennato.

La denominazione “Williams”, allora, è stata riservata solo ai fini dell'immissione in commercio dell'acquavite di pere ottenuta unicamente da pere della varietà Williams e comunque la normativa specifica come in generale “Se vi fosse il rischio per il consumatore finale di non capire facilmente una di tali denominazioni legali che non contengono la dicitura “acquavite di” allora la designazione, la presentazione e l'etichettatura dovranno necessariamente recare il termine “acquavite di”, eventualmente completato da una spiegazione.

Se si tratti di prodotti in cui siano distillati insieme due o più tipi di frutti, bacche o ortaggi, il prodotto è immesso in commercio con le seguenti denominazioni legali (completate dal nome di ciascun tipo di frutto, bacca o ortaggio secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati):

- “acquavite di frutta” per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di frutta o bacche o entrambe; 

- “acquavite di ortaggi” per le bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione di ortaggi; 

- “acquavite di frutta e di ortaggi” per le bevande spiritose prodotte mediante distillazione di una combinazione di frutti, bacche e ortaggi.

Anche dopo tutte queste delucidazioni, però, si può ben dire che il mondo delle acquaviti da frutta continua a rivelarsi un labirinto di difficile comprensione per i non addetti ai lavori in un mercato, tra l’altro, veramente articolato.

Basti pensare che con 52 bevande iscritte nel Registro dei prodotti a IG, la categoria delle acquaviti da frutta costituisce il gruppo più numeroso di bevande spiritose tutelate e 15 sono quelle italiane: “Aprikot trentino” o “Aprikot del Trentino”, “Distillato di mele trentino” o “Distillato di mele del Trentino”, “Kirsch Friulano” o “Kirschwasser Friulano”, “Kirsch Trentino” o “Kirschwasser Trentino”, “Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia”, “Sliwovitz trentino” o “Sliwovitz del Trentino”, “Südtiroler Gravensteiner” o “Gravensteiner dell'Alto Adige”, “Südtiroler Kirsch” o “Kirsch dell'Alto Adige”, “Südtiroler Marille” o “Marille dell'Alto Adige”, “Südtiroler Obstler” o “Obstler dell'Alto Adige”, “Südtiroler Williams” o “Williams dell'Alto Adige”, “Südtiroler Zwetschgeler” o “Zwetschgeler dell'Alto Adige”, “Williams friulano” o “Williams del Friuli”, “Williams trentino” o “Williams del Trentino”.o 

Le bevande tutelate dall’Ungheria sono 11; segue la Germania con 7 prodotti e la Francia con 6, tra cui il Framboise d'Alsace” e vari “Kirsch” e “Mirabelle”.

La Romania ha iscritto 4 bevande, 3 la Croazia 2 a testa Bulgaria e Slovenia, con a chiudere l’elenco dei prodotti europei tutelati l’Austria con la “Wachauer Marillenbrand”.

Curiosità, infine, di questa categoria è l’iscrizione nel Registro anche di un’acquavite peruviana, il Pisco”, distillato di “uvas Pisqueras”, ossia uve (tra cui la varietà “Italia”) aromatiche e non, coltivate nell’areale della cittadina sudamericana di Pisco, appunto. 

ACQUAVITE DI SIDRO DI MELE, ACQUAVITE DI SIDRO DI PERE E ACQUAVITE DI SIDRO DI MELE E DI SIDRO DI PERE

È la categoria che ricomprende il “Calvados” e la Francia ne ha iscritti 3 nel Registro delle bevande tutelate con IG (Calvados Domfrontais” Calvados” e “Calvados Pays d'Auge”), oltre a Eau-de-vie” di diverse zone. 

A questi 7 prodotti francesi si aggiungono, poi, lo spagnolo “Aguardiente de sidra de Asturias” e il Somerset Cider Brandy” iscritto dal Regno Unito.

La caratteristica particolare di queste bevande è di:

- essere ottenute esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol., di sidro di mele e di sidro di pere, cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un gusto provenienti dai frutti;

- avere un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.

I rimanenti aspetti produttivi, invece, sono del tutto simili a quelle di altre categorie di acquavite e infatti:

- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol.;

- non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito;

- non sono prodotti aromatizzati ma “ciò non preclude i metodi di produzione tradizionali”.

- è ammesso l’utilizzo del caramello, ma solo se aggiunto per adeguare il colore.

- è possibile ricorrere all’edulcorazione per arrotondare il sapore finale e, in tal caso, il prodotto non può comunque contenere più di 15 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

ACQUAVITE DI MIELE

HEFEBRAND O ACQUAVITE DI FECCE

ACQUAVITE DI BIRRA

TOPINAMBUR O ACQUAVITE DI ELIANTO

Sono 4 ulteriori categorie di acquaviti che si differenziano tra loro principalmente per la materia prima e il grado alcolico minimo prescritto, presentando, per il resto, tutte caratteristiche comuni, tra cui quella di non figurare nel Registro a tutela IG.

L'acquavite di miele è ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione della soluzione di miele e il titolo alcolometrico volumico minimo è di 35 % vol.

L'Hefebrand o acquavite di fecce è ottenuta esclusivamente mediante distillazione di fecce di vino, di fecce di birra o di fecce di frutti fermentati, con un titolo alcolometrico volumico minimo di 38 % vol.

L'acquavite di birra è la bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante distillazione diretta a pressione normale di birra fresca con un titolo alcolometrico volumico minimo prescritto ancora a 38 % vol.

Il topinambur o acquavite di elianto, infine, è il prodotto ottenuto esclusivamente mediante fermentazione e distillazione di tuberi di topinambur, sempre con titolo alcolometrico volumico minimo del 38 % vol.

Per il resto le bevande di tutte e 4 le categorie:

- devono essere comunque distillate a meno di 86 % vol. in modo che il prodotto della distillazione presenti le caratteristiche organolettiche provenienti dalla materia prima utilizzata; 

- non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.

- non sono aromatizzate e l’aggiunta di caramello è consentita solo per adeguare il colore.

- hanno come limite di edulcorazione 20 grammi per litro di prodotti edulcoranti (miele nel caso della relativa acquavite), espressi in zucchero invertito, e sempre con il solo fine di arrotondare il sapore finale. 

 

 

ACQUAVITE DI (ACCOMPAGNATA DAL NOME DEL FRUTTO, DELLA BACCA O DEL FRUTTO A GUSCIO) OTTENUTA DALLA MACERAZIONE E DISTILLAZIONE 

 

Questa categoria, apparentemente simile a quella delle acquaviti di frutta, introduce il tema dei prodotti che affiancano al metodo produttivo della distillazione quello della macerazione.

Proprio per tale peculiarità, infatti, il Regolamento europeo espressamente prescrive che le etichette di queste bevande debbano riportare la dicitura “ottenuta dalla macerazione e distillazione” in caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per la dicitura “acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio)”.

La dicitura, inoltre, deve essere scritta sull'etichetta frontale insieme al resto della denominazione legale.

In questo modo, quindi, la normativa tenta di scongiurare la possibile confusione che potrebbe avere il consumatore tra i tanti prodotti denominati acquavite e che sono ottenuti da materie prime simili, come la frutta o le bacche, ma con metodi di produzione differenti.

In questa categoria, infatti, le acquaviti devono essere ottenute da macerazione di frutti, bacche o frutta a guscio tra i 36 espressamente elencati dal Regolamento (giusto per citarne alcuni: castagne, agrumi, nocciole, fragole, noci, banane, mirto, fichi d'india, more, mirtilli, lamponi, ribes, rosa canina), parzialmente fermentati o non fermentati, addizionata eventualmente di un massimo di 20 litri di alcole etilico di origine agricola o acquavite o distillato proveniente dallo stesso frutto, bacca o frutto a guscio, o una combinazione di tali prodotti per 100 kg di frutta, bacche o frutta a guscio fermentate.

A questo primo processo produttivo, poi, deve seguire la distillazione e ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;

Ancora una volta il titolo alcolometrico volumico minimo consentito è di 37,5 % vol., senza possibilità di aromatizzazione né colorazione salva l’aggiunta di caramello per adeguare il colore del prodotto se sottoposto a invecchiamento per almeno un anno a contatto con il legno.

Per quanto riguarda l’edulcorazione, infine, è ammesso l’arrotondamento del sapore finale con il limite di massimo 18 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

Nonostante il gran numero di prodotti appartenenti alla categoria delle acquaviti macerate e distillate, nessuna bevanda risulta, però, ad oggi tutelata con l’IG.

GEIST (ACCOMPAGNATO DAL NOME DEL FRUTTO O DELLA MATERIA PRIMA IMPIEGATA)

Chiudiamo l’attuale ulteriore approfondimento sulle singole bevande spiritose parlando di questo prodotto particolare che deve essere ottenuto mediante macerazione di frutti e di bacche tra i 36 elencati dal Regolamento e sommariamente descritti nella precedente categoria (ma senza che siano fermentati, neanche parzialmente) oppure di ortaggi, frutta a guscio, altre materie vegetali, quali erbe o petali di rosa, o funghi, in alcole etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.

Per il resto i requisiti prescritti per questa categoria sono comuni a quelli della precedente con la sola differenza che il limite minimo di edulcorazione per arrotondare il sapore finale è ancor più limitato: massimo 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

L’unico Paese ad aver iscritto un prodotto nel Registro a IG è la Germania, con il suo Schwarzwälder Himbeergeist”, a base di lamponi.