AIS Lombardia: approvato il nuovo Statuto
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12 marzo 2018

Lo scorso 16 febbraio, presso L'Hotel Westin Palace di Milano, al termine dell'Assemblea Generale Straordinaria, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione Italiana Sommelier della Lombardia che, rispetto al precedente, contiene due nuovi articoli (8 e 14) e la modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22.
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Per scaricare il Verbale dell'Assemblea che ha approvato il nuovo Statuto di Ais Lombardia clicca qui
Art. 1 - Costituzione, sede, durata, territorio
È costituita con sede in Milano, Via Panfilo Castaldi, 4 e con durata indeterminata
l’Associazione Italiana Sommelier Lombardia, siglabile come AIS Lombardia.
La suddetta denominazione potrà essere seguita e/o accompagnata
da acronimi, sigle o abbreviazioni richiesti da inderogabili norme di legge.
L’Associazione è costituita da Soci AIS che hanno eletto domicilio nella Regione
Lombardia e svolge la propria attività nell’ambito territoriale della Regione
Lombardia.
L’Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere e organo sindacale
e/o politico.
Il logo dell’Associazione è costituito da un tastevin stilizzato che può essere
associato alla dicitura Associazione Italiana Sommelier Lombardia.
Art. 2 - Scopo sociale e attività
L’Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo primario di qualificare la figura
e la professione di Sommelier, nonché di valorizzare la cultura del vino e dell’enogastronomia.
Essa svolge ogni attività di carattere culturale, didattico e editoriale per promuovere
la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande
alcoliche e per valorizzare l’enogastronomia, curando direttamente e nelle
opportune sedi la preparazione professionale dei Sommelier e del personale
docente.
Promuove, anche in sede legislativa locale, l’introduzione della propria didattica
nonché la valorizzazione della cultura del vino e il riconoscimento della
figura professionale del Sommelier, in ogni ordine di scuola operante nel settore
alberghiero, della ristorazione e dell’agroalimentare in genere.
L’Associazione sostiene inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre
Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria
al raggiungimento dello scopo sociale.
L’Associazione si riconosce integralmente nello spirito, nella sostanza, nelle direttive
dello Statuto dell’Associazione Italiana Sommelier nazionale, che opera
su tutto il territorio italiano e della quale costituisce emanazione a livello regionale,
ma rispetto alla quale ha piena autonomia patrimoniale e amministrativa.
L’Associazione è pertanto costituita in conformità ai principi suggeriti dallo
Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione Italiana Sommelier nazionale, ai
quali deve uniformarsi.
L’uso del marchio dovrà essere conforme alle direttive vincolanti dell’AIS nazionale,
che in difetto potrà disporre la revoca della concessione dell’uso del
nome e del logo che appartengono alla predetta Associazione nazionale.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione svolge attività didattiche
e formative tra cui i Corsi di qualificazione professionale per Sommelier
in conformità al Regolamento della didattica nazionale.
Può svolgere anche attività di carattere commerciale, purché sia accessoria,
non prevalente e volta al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
Art. 3 - Categorie dei Soci
Possono essere Soci tutti coloro che condividono lo scopo e gli ideali
dell’Associazione Italiana Sommelier. L’adesione all’Associazione è volontaria
e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 4.
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle
norme statutarie e deontologiche:
A) Socio
È Socio la persona fisica che ha iniziato, e non completato, il percorso didattico
AIS e chi condivide e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi
all’Associazione.
B) Socio Sommelier
È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l’esame finale del percorso
didattico AIS, oppure è in possesso di titolo equivalente conseguito in
Italia o all’estero. L’equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per
caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale.
La menzione "Professionista" in aggiunta a quella di "Socio Sommelier" è disciplinata
dal Regolamento di attuazione dello Statuto dell’AIS nazionale.
C) Socio Sommelier Onorario
È Socio Sommelier Onorario la persona fisica che, per chiara fama, capacità
ed esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente
meritevole per l’opera svolta a favore dell’Associazione Italiana Sommelier. I
Sommelier Onorari sono nominati e revocati a insindacabile giudizio della
Giunta Esecutiva Nazionale dell’AIS, non hanno diritto di voto e sono esonerati
dal versamento della quota sociale.
D) Socio Sostenitore
È Socio Sostenitore la persona fisica, giuridica o l’Ente che, riconoscendo nelle
finalità dell’Associazione un motivo di promozione sociale, culturale e educativo
connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le
quote stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale dell’AIS.
Potranno essere introdotte eventuali altre menzioni in aggiunta alla qualità di
Socio, quali, a puro titolo esemplificativo, "Sommelier dell’Olio", "Sommelier-
Enologo", disciplinate in un apposito Regolamento.
Possono iscriversi all’AIS le persone fisiche che hanno conseguito la maggiore
età. È altresì consentita l’iscrizione a coloro che abbiano compiuto gli anni
sedici, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di somministrazione
di bevande alcoliche.
Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee nazionali e della
propria Associazione regionale.
Hanno diritto di voto i Soci di cui ai punti A, B e D del presente articolo che
abbiano pagato – entro il 28 febbraio dell’anno in corso – la quota associativa.
Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire
e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno diritto di voto in Assemblea
e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali nazionali e regionali..
Il diritto di voto in Assemblea da parte del minore dovrà essere esercitato dal
rappresentante legale del medesimo.
Per coloro che si iscrivono per la prima volta all’Associazione successivamente
al 31 agosto, l’iscrizione stessa avrà validità dalla data di pagamento della
quota associativa sino al 31 dicembre dell’anno successivo, ferme restando
per l'anno in cui è stato effettuato il pagamento le limitazioni di cui al presente
articolo e quelle previste dal regolamento dell’AIS nazionale.
L’associato che entro il 31 dicembre dell’anno in corso non ottempera al pagamento
della quota sociale, perde anche la qualità di Socio.
Qualora il Socio Sostenitore sia una persona giuridica o un Ente, può esercitare
il diritto di voto tramite il suo legale rappresentante o persona dallo stesso
espressamente all’uopo delegata.
Art. 4 - Ammissione ed esclusione dei Soci
L’iscrizione del Socio avviene a semplice richiesta mediante compilazione di
apposito modulo cartaceo o telematico.
L’iscrizione del Socio minorenne dovrà essere effettuata dal rappresentante
legale, genitore o esercente la responsabilità genitoriale, che agirà in nome
e per conto del minore che chiede di aderire all’Associazione.
Il Socio che aderisce all’Associazione Italiana Sommelier è automaticamente
iscritto all’Associazione regionale presso la quale si è iscritto per la prima volta.
L’iscrizione non è valida se contemporaneamente non è perfezionata l’iscrizione
all’Associazione Italiana Sommelier.
La qualità di Socio si perde per morte, recesso, perdita dei diritti civili, mancato
pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre dell’anno di competenza
o a seguito del provvedimento disciplinare di cui all’art. 22, n. 4. dello Statuto dell’AIS nazionale. Il Socio espulso non può iscriversi nuovamente
all’Associazione.
Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso deve comunicarlo in forma
scritta alla Segreteria della Sede Nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier
e alla Segreteria dell’Associazione regionale di appartenenza.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alle previsioni di cui
all’art. 24 C.C.
La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.
Art. 5 - Organi sociali
Gli organi dell’Associazione regionale sono i seguenti:
* assemblea
* Consiglio Direttivo
* Presidente
* Vice Presidente
* Organo di controllo
Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe
da un Socio persona fisica ad altro Socio o a terzi.
I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni
delle delibere che li riguardano anche indirettamente.
Art. 6 - Assemblea
L’Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all’art. 3.
È convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, per pubblici
proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sulla rivista organo ufficiale
dell’Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale
dell’Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata
per la riunione dell’Assemblea in prima convocazione.
L’Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata
da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell’art. 20 C.C.
L’Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell’Assemblea stessa.
Spetta all’Assemblea:
* fornire le indicazioni per l’attuazione degli scopi sociali;
* approvare la relazione del Presidente;
* approvare il bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica
annuali;
* modificare lo Statuto, se convocata per tale scopo;
* stabilire i rimborsi forfettari e gli eventuali compensi, nei modi meglio visti,
per gli organi sociali.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza
di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione
è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le
decisioni sono prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alle modifiche
statutarie e allo scioglimento dell’Associazione, per le quali è richiesta
una maggioranza qualificata.
Art. 7 - Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto ogni quattro
anni dai Soci, composto:
a) dal Presidente regionale;
b) da cinque Consiglieri eletti su base regionale. Detti componenti dovranno
comunque essere di numero non superiore alle delegazioni presenti
nell’Associazione regionale.
c) da tanti Consiglieri quante sono le Delegazioni regionali, eletti su base di
Delegazione; ogni Delegazione dovrà esprimere almeno un candidato e dovrà
essere rappresentata in Consiglio Direttivo da un Consigliere.
I componenti di cui alle lettere a) e b) sono eletti da tutti i Soci appartenenti
all’Associazione regionale.
I Consiglieri di cui alla lettera c) sono eletti dai soli Soci appartenenti alla relativa
delegazione. Detti Consiglieri devono appartenere alla Delegazione nella
quale vengono eletti e non possono figurare nella lista dei candidati sub a)
e b).
Le modalità di presentazione delle candidature e di espressione del voto
sono disciplinate da apposito Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio
Nazionale dell’AIS al quale l’Associazione regionale deve attenersi.
In caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei Consiglieri di cui alla
lettera c) lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla
stessa delegazione del consigliere venuto meno. Nel caso non vi fosse un primo
dei non eletti si procederà ad elezione del nuovo Consigliere nell’ambito
della delegazione di appartenenza del Consigliere da sostituire. Se il Consigliere
da sostituire apparteneva alla categoria sub b) il nuovo Consigliere
sarà nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglierà tra i soci della regione.
Il Consiglio Direttivo:
* determina la politica associativa nel territorio di competenza;
* indica le linee programmatiche dell’Associazione;
* autorizza tutti gli atti di gestione comportanti singolarmente impegni di spesa
superiori a 10.000 euro;
* nomina e revoca i Delegati tra i Consiglieri eletti;
* nomina e revoca il Vice Presidente scelto tra i suoi componenti su indicazione
del Presidente.
Il Consiglio è convocato ad iniziativa del Presidente ogni volta che ve ne sia
la necessità o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La convocazione
deve essere fatta a mezzo mail almeno cinque gg. prima o, in caso di urgenza
da esplicitare, almeno 24 ore prima.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire un Comitato Esecutivo, composto
dal Presidente e da tre a sette membri da questo nominati tra i Consiglieri.
Detto Comitato avrà il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio
e di deliberare sulle materie per le quali abbia ricevuto espressa delega
dal Consiglio, che potrà comunque sempre modificare o annullare le delibere
del Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.
L’Associazione può avere dei Responsabili di settore per le attività più importanti
quali, ad esempio: didattica, stampa e editoria, servizi di Sommelier,
pubbliche relazioni, grandi eventi, ecc., nominati dal Presidente, sentito il parere
del Consiglio Direttivo. I Responsabili di settore, qualora non rivestano la
carica di Consigliere, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza
diritto di voto.
I Consiglieri nazionali dell’AIS facenti parte dell’Associazione regionale possono
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
ART. 8 - DELEGAZIONI E DELEGATI
L’Associazione regionale è divisa in zone, dette Delegazioni, che possono
corrispondere al territorio amministrativo delle attuali Province o di una porzione
di esse, oppure di un gruppo di Comuni tra loro confinanti, anche ricadenti
in Province diverse.
L’organizzazione dell’attività nell’ambito delle Delegazioni è attribuita al Delegato
nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti eletti di cui all’art. 7
lettere b) e c) su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo, con provvedimento
motivato, può revocare tale delega attribuendola ad altro Consigliere.
Nelle Delegazioni formate complessivamente da più di cinquanta Soci, e nelle
altre, qualora lo ritenga opportuno, il Delegato, entro 30 (trenta) giorni
dall’attribuzione della delega, nomina un Consiglio di Delegazione formato
da non meno di tre e non più di dieci Consiglieri, scelti tra i Soci appartenenti
alla Delegazione stessa.
Il Consiglio di Delegazione collabora con il Delegato nello svolgimento dei
suoi compiti.
La Delegazione di appartenenza di ciascun Socio è determinata in base
all’indirizzo indicato dal Socio stesso al momento della sua prima iscrizione
all’AIS (c.d. "domicilio AIS").
Le Delegazioni devono avere un minimo di quindici Soci Sommelier.
L’istituzione delle Delegazioni deve essere approvata dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione, su proposta del Presidente, e comunicata alla segreteria
dell’Associazione Italiana Sommelier.
ART. 9 - PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti, attivi e passivi,
con i terzi, nonché in giudizio.
Il Presidente:
* è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
* è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi;
* è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo;
* nomina ed eventualmente revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
* nomina gli eventuali Responsabili di settore, sentito il parere non vincolante
del Consiglio Direttivo;
* convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;
* stipula i contratti per conto dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio
Direttivo;
* cura l’unità di indirizzo dell’attività associativa;
* provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere del
Consiglio Direttivo;
* compie tutti gli atti di gestione a esclusione di quelli che comportino singolarmente
impegni di spesa superiori a 10.000 (diecimila) euro.
Il Presidente dell’Associazione regionale, in caso di suo impedimento temporaneo,
è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente può delegare parte delle sue competenze al Vice Presidente,
oppure a uno o più Consiglieri.
Qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente
dell’Associazione regionale, tutte le cariche regionali automaticamente decadono
e la Giunta Esecutiva Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel
più breve tempo possibile. Fino all’elezione del nuovo Presidente e alla conseguente
nomina del nuovo Consiglio Direttivo, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice Presidente.
Qualora il Presidente per obiettivo e prolungato impedimento o per negligenza
grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, il Consiglio
Direttivo, previa comunicazione alla Giunta Esecutiva Nazionale, deve convocare
l’Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del Presidente.
In caso di inerzia la GEN potrà disporre il commissariamento dell’Associazione
regionale. In caso di revoca del Presidente o di commissariamento
dell’ Associazione regionale decadono tutte le cariche regionali e la GEN
provvede a indire senza indugio nuove elezioni, prendendo i provvedimenti
necessari per assicurare la continuità dell’attività associativa nell’Associazione
regionale, nominando, se del caso, un Commissario o affidando al Vice
Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione.
ART. 10 - VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente:
* è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente;
* riveste di diritto la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
* sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento
temporaneo del Presidente stesso;
* può esercitare parte delle competenze del Presidente in base a precisa delega
dello stesso.
ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO
Il controllo legale dell’Associazione è affidato a un Collegio composto da tre
membri eletti tra i Soci in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2397 C.C, di cui
almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Legali. Devono essere eletti anche
due componenti supplenti di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori
Legali.
Detto organo:
* è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;
* esercita il controllo legale dei conti;
* vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento di Attuazione
e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
* svolge ogni altro compito affidatogli dalla legge;
* esprime parere scritto sul bilancio.
Il compenso dell’organo di controllo è stabilito dall’Assemblea. Possono essere
inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell’espletamento della carica.
I componenti dell’organo di controllo sono eleggibili per un massimo di due
mandati consecutivi.
I componenti dell’organo di controllo sono convocati alle riunioni del Consiglio
Direttivo, del Comitato Esecutivo e alle Assemblee, alle quali possono
partecipare.
ART. 12 - CARICHE SOCIALI E ASSUNZIONE DI PERSONALE
I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e
l’Associazione, secondo le regole del mandato.
Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle
spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le
spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall’Assemblea,
ed eventuali compensi, sempre stabiliti dall’Assemblea nei limiti previsti
dall’art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 460/97.
L’Associazione può assumere personale rispettando le normative vigenti. Incaso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente
da queste.
Il Consiglio Direttivo può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte
da terzi a favore dell’Associazione regionale.
ART. 13 - PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCI
L’Associazione non ha fini di lucro, non ha e non intende avere per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale ed è regolata dal
Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti alla stessa applicabili.
Il patrimonio è costituito:
* da un fondo di dotazione iniziale non inferiore nel minimo a Euro 100.000
(centomila) costituito da un deposito monetario che, nella misura di 1/3 costituirà
il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia
dei terzi che instaurino rapporti con l’Associazione.
* dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
* da avanzi di gestione degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva.
Le entrate dell’Associazione regionale sono costituite da:
* porzioni di quote associative obbligatorie versate annualmente dai Soci
all’Associazione Italiana Sommelier nazionale e ristornate, per la quota stabilita
dal Consiglio Nazionale, alle Associazioni regionali/territoriali in misura non
inferiore al 20% della quota versata all’AIS nazionale;
* proventi derivanti dalla gestione dei Corsi di qualificazione per Sommelier;
* proventi derivanti dai corrispettivi specifici e contributi supplementari collegati
alla fruizione di prestazioni effettuate sempre in conformità alle finalità
istituzionali;
* proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività,
anche commerciale e non prevalente, svolte nei limiti consentiti dallo Statuto;
* liberalità, contributi ed elargizioni in denaro.
Il bilancio di esercizio è redatto secondo lo schema previsto dall’art. 2423 e
seguenti o 2435 bis del Codice Civile.
Il progetto di bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica
preventiva, predisposti dal Consiglio Direttivo, con i relativi allegati, sono a disposizione,
in visione, dei Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni
liberi precedenti l’Assemblea, presso la Sede regionale.
L’esercizio sociale ha la durata di un anno, comincia il 1 gennaio e termina il
31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio di esercizio e la relazione previsionale programmatica sono approvati
ogni anno dall’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel termine più
lungo di centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo
comma dell’art. 2364 C.C. In tale ultima ipotesi la relazione di gestione deve
segnalare le ragioni della dilazione.
Il bilancio dell’Associazione regionale è inviato dal Presidente alla Giunta
Esecutiva Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione da parte
dell’Assemblea dell’Associazione regionale, unitamente al verbale di Assemblea.
Qualora l’Associazione regionale non provvedesse a inviare il bilancio, la
Giunta Esecutiva Nazionale potrà richiedere al Collegio dei Revisori Legali
dell’AIS nazionale di procedere alla verifica della contabilità dell’Associazione regionale, con compensi e spese dei Revisori a carico di quest’ultima.
Qualora dovessero emergere gravi irregolarità, la Giunta Esecutiva Nazionale
potrà disporre il commissariamento dell’Associazione regionale.
ART. 14 - LIBRI SOCIALI
L’Associazione deve dotarsi dei Libri Sociali previsti dalle norme di legge in vigore.
ART. 15 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell’Associazione non possono
essere distribuiti agli associati sotto nessuna forma, salvo il caso in cui la loro
destinazione o distribuzione siano imposte a norma di legge.
ART. 16 - SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Ogni violazione dello Statuto e del Regolamento dell’AIS nazionale, del presente
Statuto, dell’eventuale Regolamento di attuazione e qualunque altra
azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio, e/o comunque produca
danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all’Associazione dà
luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari contemplate nello Statuto
dell’Associazione Italiana Sommelier, che sono irrogate a seguito del procedimento
disciplinare previsto nello stesso Statuto nazionale.
ART. 17 - ATTIVITÀ VIETATE
I Soci dell’Associazione si impegnano a non esercitare attività in contrasto o
in concorrenza con quelle dell’Associazione Italiana Sommelier così come
definite dallo Statuto dell’AIS nazionale e dal relativo Regolamento di attuazione.
Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Collegio
dei Probiviri dell’Associazione Italiana Sommelier nazionale, che deciderà
ai sensi dello Statuto dell’AIS nazionale.
È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne dell’Associazione
Italiana Sommelier senza la preventiva autorizzazione scritta del Presidente
Regionale o, qualora si tratti di eventi di rilevanza nazionale, della
Giunta Esecutiva Nazionale dell’AIS.
ART. 18 - INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DALLE CARICHE SOCIALI
Non possono rivestire cariche sociali:
1. coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi
analoghi e/o affini a quelli dell’AIS;
2. coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dello Statuto
dell’AIS;
3. coloro che sono stati espulsi ai sensi dello Statuto dell’AIS;
4. gli inabilitati all’esercizio di un’impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
5. gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
6. gli interdetti dai pubblici uffici;
7. gli interdetti da una professione o da un’arte;
8. gli interdetti legali;
9. gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.
ART. 19 - REGOLAMENTO
L’eventuale Regolamento di attuazione del presente Statuto sarà approvato
dal Consiglio Direttivo.
ART. 20 - MODIFICHE STATUTARIE
Le proposte di modifica del presente Statuto, possono essere presentate dal
Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. Intal caso il Consiglio Direttivo deve convocare un’Assemblea nel luogo che ritiene
più opportuno, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di
modifica dello Statuto.
Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza e il
voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, mentre in
seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei
Soci presenti, aventi diritto al voto.
Eventuali modifiche statutarie dovranno essere preventivamente approvate
dal Consiglio Nazionale dell’AIS o dalla Commissione all’uopo costituita.
ART. 21 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole
di almeno tre quarti dei Soci.
Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti e/o Istituzioni aventi finalità
analoghe a quelle dell’Associazione o per fini di pubblica utilità.
ART. 22 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, nonché dallo Statuto, dal Regolamento
di attuazione e dal Regolamento elettorale dell’Associazione Italiana
Sommelier, la presente Associazione è disciplinata dalle disposizioni del
Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.
ART. 23 - CONFLITTI DI COMPETENZA
Sugli eventuali conflitti di competenza fra l’Associazione regionale e l’Associazione
Italiana Sommelier si pronuncia il Collegio dei Probiviri dell’AIS nazionale.
ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
Il presente Statuto entra in vigore al momento dell’approvazione da parte
dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente regionale e i Revisori dei conti attualmente in carica saranno rieleggibili
solo per un ulteriore mandato consecutivo a prescindere dal numero
dei mandati già svolti.
Gli attuali componenti degli organi sociali, restano in carica fino alla scadenza
del mandato in corso."
***
L'assemblea, quindi, da atto che il testo dello statuto sociale aggiornato in
seguito all'odierna deliberazione è quello sopra riportato.
Dopo di che, null'altro restando da deliberare e nessuno chiedendo la parola,
il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti trentotto.
E richiesto io notaio ho redatto e ricevo questo atto, da me letto al comparente,
che lo approva, conferma e con me notaio sottoscrive alle ore diciotto
e minuti trentotto.
Consta di nove fogli scritti parte a mano e parte con mezzi elettronici da persona
di mia fiducia sopra pagine intere trentatre e sin qui sulla trentaquattresima
e da me notaio completato a mano.
Firmato: Fiorenzo Detti
Firmato: Francesco Santopietro I.S.
* * *
Copia conforme all'originale, conservato nei miei atti, che si rilascia in carta libera per gli usi dalla legge consentiti.
Milano, 8 marzo 2018.