Il nuovo Statuto di Ais Lombardia

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09 giugno 2014

Il nuovo Statuto di Ais Lombardia

Il 17 maggio 2014, nei locali della Campari Academy di Sesto San Giovanni (MI) al termine dell'Assemblea Generale è stato approvato il nuovo Satuto dell'Associazione Italiana Sommelier della Lombardia che, rispetto al precedente, comporta varie modifiche e precisazioni

Redazione

Per scaricare il Verbale dell'Assemblea che ha approvato il nuovo Statuto di Ais Lombardia clicca qui

Art. 1 - Costituzione, sede, durata, territorio

È costituita con sede in Milano, Via Panfilo Castaldi 4, e con durata indeterminata l'Associazione Italiana Sommelier Lombardia, siglabile come AIS Lombardia.

L'Associazione è costituita da Soci AIS che hanno eletto domicilio nella Regione Lombardia.

L'Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi potere e organo sindacale e/o politico.

Art. 2 - Scopo sociale e attività

L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo primario di qualificare la figura e la professione di Sommelier, nonché di valorizzare la cultura del vino e dell'enogastronomia.

Essa svolge ogni attività di carattere culturale, didattico ed editoriale per promuovere la conoscenza e il consumo responsabile dei vini e di altre bevande alcoliche e per valorizzare l'enogastronomia, curando direttamente e nelle opportune sedi la preparazione professionale dei Sommelier e del personale docente.

Promuove, anche in sede legislativa locale, l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore, nonché la valorizzazione e il riconoscimento della figura professionale del Sommelier.

L'Associazione sostiene inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione si riconosce integralmente nello spirito, nella sostanza, nelle direttive dello Statuto dell'Associazione Italiana Sommelier, della quale costituisce emanazione a livello locale.

L'Associazione è pertanto costituita in conformità ai principi suggeriti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione Italiana Sommelier, ai quali deve uniformarsi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione svolge i Corsi di qualificazione professionale per Sommelier in conformità al Regolamento della didattica nazionale.

Può svolgere anche attività di carattere commerciale, purché sia accessoria, non prevalente e volta al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art. 3 - Categorie dei Soci

Tutti possono essere Soci.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche dell'Associazione Italiana Sommelier:

A) Socio

È Socio chi ha iniziato, e non completato, il percorso didattico AIS e chi condivide

e intende sostenere gli scopi sociali, iscrivendosi all'Associazione Italiana

Sommelier.

B) Socio Sommelier

È Socio Sommelier la persona fisica che ha superato l'esame finale del percorso didattico AIS, oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. L'equivalenza del titolo sarà giudicata e stabilita caso per caso dalla Giunta Esecutiva Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier.

La menzione "Professionista" in aggiunta a quella di "Socio Sommelier" è disciplinata dal Regolamento di attuazione dello Statuto AIS.

C) Socio Sommelier Onorario

È Socio Sommelier Onorario la persona fisica che, per chiara fama, capacità ed esperienza, ha operato con successo nel settore vitivinicolo ed enogastronomico e chi, pur non operando in tale settore, si è reso particolarmente meritevole per l'opera svolta a favore dell'Associazione Italiana Sommelier. I Sommelier Onorari sono nominati e revocati a insindacabile giudizio della Giunta Esecutiva Nazionale dell'AIS e sono esonerati dal versamento della quota sociale.

D) Socio Sostenitore

È Socio Sostenitore la persona fisica, giuridica o l'Ente che, riconoscendo nelle finalità dell'Associazione Italiana Sommelier un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo connesso con il rispettivo campo di attività economica, corrisponde le quote stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale dell'AIS.

L'età minima dei Soci persone fisiche è diciotto anni.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione alle Assemblee.

Hanno diritto di voto le persone fisiche che rivestono la qualità di Socio Sommelier Onorario e i Soci che abbiano pagato - entro il 28 febbraio dell'anno in corso - la quota associativa dell'Associazione Italiana Sommelier. Eventuali pagamenti effettuati dopo tale data consentono di acquisire e/o mantenere la qualità di Socio, ma non danno diritto di voto in Assemblea e nelle votazioni per il rinnovo degli organi sociali.

Qualora il Socio Sostenitore sia una persona giuridica o un Ente, può esercitare il diritto di voto tramite il suo legale rappresentante o persona dallo stesso espressamente all'uopo delegata.

Art. 4 - Ammissione ed esclusione dei Soci

Il Socio che aderisce all'Associazione Italiana Sommelier è automaticamente iscritto all'Associazione regionale/territoriale presso la quale si è iscritto per la prima volta.

L'iscrizione non è valida se contemporaneamente non è perfezionata l'iscrizione all'Associazione Italiana Sommelier.

La qualità di Socio si perde per morte, dimissioni, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale dell'AIS o a seguito di sanzione disciplinare di cui all'Art. 20, n. 4, dello Statuto sociale dell'Associazione Italiana Sommelier.

La qualità di Socio è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 5 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione regionale/territoriale sono i seguenti:

A) Assemblea

B) Consiglio Direttivo

C) Presidente

D) Collegio dei Revisori dei conti

Nelle Assemblee e nelle riunioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe da un Socio persona fisica ad altro Socio o a terzi.

I Soci e i componenti degli organi sociali non possono partecipare alle votazioni delle delibere che li riguardano anche indirettamente.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è formata dai Soci appartenenti alle categorie di cui all'Art. 3.

È convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sulla rivista organo ufficiale dell'Associazione o mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Associazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell'Art. 23 C.C.

L'Assemblea nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stessa.

Spetta all'Assemblea:

- fornire le indicazioni per l'attuazione degli scopi sociali;

- approvare la relazione del Presidente;

- approvare i bilanci annuali;

- modificare lo Statuto, se convocata per tale scopo;

- stabilire i rimborsi forfettari e gli eventuali compensi, nei modi meglio visti, per gli organi sociali.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, tranne quelle relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'Associazione, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata (Artt. 18-19).

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente regionale, dai Delegati di zona, nominati dal Presidente regionale entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione, da eventuali Consiglieri nazionali dell'AIS facenti parte dell'Associazione regionale/territoriale e da un Consigliere eletto ogni quattro anni dai Soci.

Il Consiglio Direttivo:

- determina la politica associativa nel territorio di competenza;

- indica le linee programmatiche dell'Associazione;

- autorizza tutti gli atti di gestione comportanti singolarmente impegni di spesa superiori a 10.000 euro.

L'Associazione può avere dei Responsabili di settore per le attività più importanti quali, ad esempio: didattica, stampa ed editoria, servizi di Sommelier, pubbliche relazioni, grandi eventi, ecc., nominati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo. I Responsabili di settore, qualora non rivestano la carica di Consigliere, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, se convocati, senza diritto di voto.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti, attivi e passivi, con i terzi, nonché in giudizio.

Il Presidente:

- è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;

- è di diritto Presidente del Consiglio Direttivo;

- nomina, ed eventualmente revoca con provvedimento motivato, i Delegati di zona;

- nomina gli eventuali Responsabili di settore, sentito il parere, non vincolante, del Consiglio Direttivo;

- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo;

- stipula i contratti per conto dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;

- cura l'unità di indirizzo dell'attività associativa;

- provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere del

Consiglio Direttivo;

- compie tutti gli atti di gestione ad esclusione di quelli che comportino singolarmente impegni di spesa superiori a 10.000 euro.

Il Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, in caso di suo impedimento temporaneo, è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare parte delle sue competenze al Vice Presidente, oppure a uno o più Consiglieri.

Qualora, per qualunque motivo, venisse a mancare la figura del Presidente dell'Associazione regionale/territoriale, tutte le cariche regionali/territoriali automaticamente decadono e la Giunta Esecutiva Nazionale provvede a indire nuove elezioni nel più breve tempo possibile. Fino all'elezione del nuovo Presidente e alla conseguente nomina del nuovo Consiglio Direttivo, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Vice Presidente.

Qualora il Presidente, per obiettivo e prolungato impedimento o per negligenza grave, non fosse in condizione di svolgere il suo mandato, può essere destituito dalla sua carica dalla Giunta Esecutiva Nazionale. In tal caso decadono tutte le cariche regionali/territoriali e la GEN provvede a indire senza indugio nuove elezioni, prendendo i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dell'attività associativa nell'Associazione regionale/territoriale, nominando, se del caso, un Commissario o affidando al Vice Presidente le funzioni di ordinaria amministrazione.

Art. 9 - Vice Presidente

Il Vice Presidente:

- è nominato dal Presidente;

- riveste di diritto la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

- Sostituisce il Presidente, con i medesimi poteri, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente stesso

- può esercitare parte delle competenze del Presidente in base a precisa delega dello stesso.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- è eletto, ogni quattro anni, dai Soci;

- è composto da tre membri scelti tra i Soci in possesso di adeguati requisiti professionali;

- esprime il parere sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

L'eventuale compenso del Collegio dei Revisori dei conti è stabilito dall'Assemblea.

Possono essere inoltre previsti rimborsi delle spese sostenute nell'espletamento della carica.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, alle quali possono partecipare.

Art. 11 - Cariche sociali e assunzione di personale

I titolari delle cariche sociali rispondono del proprio operato, verso i Soci e l'Associazione, secondo le regole del mandato.

Per tutti i componenti degli organi sociali possono essere previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, le spese non documentabili, entro un limite forfettario fissato dall'Assemblea, ed eventuali compensi, sempre stabiliti dall'Assemblea nei limiti previsti dall'Art.10, comma 6, del Decreto Legislativo 460/97.

L'Associazione può assumere personale rispettando le normative vigenti. In caso di assunzione, i Soci che rivestono cariche sociali decadono immediatamente da queste.

Il Consiglio Direttivo può disporre compensi e rimborsi spese per attività svolte da terzi a favore dell'Associazione Italiana Sommelier.

Art. 12 - Patrimonio, entrate e bilanci

L'Associazione non ha fini di lucro, non ha e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e intende essere retta e regolata, oltre che dal Codice Civile, dalla lettera c) Art. 73 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e quindi dagli artt. 143 sgg. del Capo III del Decreto medesimo.

Il patrimonio è costituito:

A) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

B) da avanzi di gestione degli esercizi annuali e da eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione regionale/territoriale sono costituite da:

A) porzioni di quote associative obbligatorie versate annualmente dai Soci all'Associazione Italiana Sommelier e ristornate, per la quota stabilita dal Consiglio Nazionale, alle Associazioni regionali/territoriali. Detta quota di ristorno non può essere inferiore al 20% della quota versata all'AIS nazionale;

B) proventi derivanti dalla gestione dei Corsi di qualificazione per Sommelier;

C) proventi derivanti dai corrispettivi specifici e contributi supplementari collegati alla fruizione di prestazioni effettuate sempre in conformità alle finalità istituzionali;

D) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e dallo svolgimento di attività, anche commerciale e non prevalente, svolte nei limiti consentiti dallo Statuto;

E) liberalità, contributi ed elargizioni in denaro.

I progetti dei bilanci, preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono messi a disposizione, con i relativi allegati, ai Soci aventi diritto al voto entro i 15 (quindici) giorni liberi precedenti l'Assemblea, presso la Sede regionale/territoriale.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ciascun esercizio sociale ha durata annuale coincidente con l'anno solare.

I bilanci sono approvati ogni anno dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13 - Distribuzione degli utili

Gli utili, gli avanzi, i fondi, le riserve, il capitale dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati sotto nessuna forma, salvo il caso in cui la loro destinazione o distribuzione siano imposte a norma di legge.

Art. 14 - Sanzioni e procedimenti disciplinari

Ogni violazione del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento di attuazione e qualunque altra azione e/o omissione che leda la dignità e il prestigio e/o comunque produca danno di ogni genere e specie al singolo Socio e/o all'Associazione dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari contemplate nello Statuto dell'Associazione Italiana Sommelier, che sono irrogate a seguito del procedimento disciplinare previsto nello stesso Statuto.

Art. 15 - Attività vietate

I Soci dell'Associazione si impegnano a non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione Italiana Sommelier.

Il Socio che incorra in tali mancanze sarà, su segnalazione, deferito al Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier, che deciderà ai sensi dello Statuto dell'AIS.

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il marchio, il logo e le insegne dell'Associazione Italiana Sommelier senza la preventiva autorizzazione scritta della Giunta Esecutiva Nazionale dell'AIS.

Art. 16 - Incompatibilità e decadenza dalle cariche sociali

Non possono rivestire cariche sociali:

- coloro che rivestono cariche sociali in altri Enti e/o Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini a quelli dell'AIS;

- coloro che stanno scontando un periodo di sospensione ai sensi dello Statuto dell'AIS;

- coloro che sono stati espulsi ai sensi dello Statuto dell'AIS;

- gli inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale e gli incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

- gli interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- gli interdetti dai pubblici uffici;

- gli interdetti da una professione o da un'arte;

- gli interdetti legali;

- gli incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 17 - Regolamento

L'eventuale Regolamento di attuazione del presente Statuto sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Modifiche statutarie

Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio Direttivo deve convocare un'Assemblea nel luogo che ritiene più opportuno, entro 6 (sei) mesi dalla presentazione delle proposte di modifica dello Statuto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti, aventi diritto al voto.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Eventuali avanzi di liquidazione saranno devoluti a Enti e/o Istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o per fini di pubblica utilità.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, nonché dallo Statuto, dal Regolamento di attuazione e dal Regolamento elettorale dell'Associazione Italiana Sommelier, la presente Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 21 - Conflitti di competenza

Sugli eventuali conflitti di competenza fra l'Associazione e l'Associazione Italiana Sommelier si pronuncia il Consiglio Nazionale dell'AIS.

Art. 22 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci."