Disciplinari di produzione: novità per Morellino di Scansano DOCG, Bardolino DOC e Nizza DOCG

Disciplinari di produzione: novità per Morellino di Scansano DOCG, Bardolino DOC e Nizza DOCG

Diritto diVino
di Paola Marcone
25 maggio 2021

Nei primi quattro mesi del 2021 i decreti con cui il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha approvato modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione sono stati tre e riguardano Morellino di Scansano DOCG, Bardolino DOC e Nizza DOCG.

MORELLINO DI SCANSANO DOCG

Con Decreto ministeriale del 2 marzo 2021 è stata apportata una significativa modifica al disciplinare di produzione per quel che riguarda la presentazione e l’etichettatura dei vini sulla falsariga di quanto da pochi mesi avvenuto nei disciplinari di produzione del Rosso di Montepulciano DOC, del Vin Santo di Montepulciano DOC e del Vino Nobile di Montepulciano DOCG.

Si è, infatti, consentito (nei vini dell’areale di produzione di Montepulciano si è reso obbligatorio, invece) l’utilizzo del nome geografico “Toscana”, secondo quanto previsto dal Testo Unico del Vino che in un’apposita norma stabilisce che i disciplinari di produzione DOCG e DOC possano prevedere l’uso di un nome geografico piu' ampio, anche di  carattere  storico,  tradizionale  o amministrativo, a condizione che  tale nome  geografico piu' ampio sia separato dal nome geografico della denominazione e delle menzioni DOCG e DOC. 

Nella nuova versione del disciplinare, quindi, l’utilizzo del nome “Toscana” è stato opportunamente regolamentato, stabilendosi che deve seguire la denominazione Morellino di Scansano secondo la successione di seguito indicata: Morellino di Scansano; denominazione di origine controllata e garantita o denominazione di origine protetta (anche con il solo acronimo); Toscana. 

Si è poi ancor più dettagliatamente precisato che i caratteri del nome “Toscana” devono avere un’altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Morellino di Scansano e devono avere lo stesso tipo di carattere, stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica oltre a dover figurare su uno sfondo uniforme. 

Piccole modifiche, infine, sono intervenute sul confezionamento dei vini, che devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo bordolese e con volume nominale fino a 6 litri (prima era 5 litri), limitandosi l’utilizzo del tappo a vite ai soli contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del vino Morellino di Scansano Riserva (precedentemente era ammesso per tutte le tipologie con contenitori di capacità pari o inferiori a 0,250 litri). 

BARDOLINO DOC

È del 15 marzo 2021 il Decreto ministeriale che ha approvato novità nella denominazione, alcune decisamente significative come quella che riguarda l’introduzione di 3 sottozone per la produzione di tutte le tipologie di vino, tranne per la menzione “Classico”:

- “Montebaldo”, che comprende i territori comunali di Affi, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda e Rivoli Veronese;

- “La Rocca”, che comprende i territori comunali di Bardolino, Castelnuovo del Garda, Garda, Lazise, Peschiera del Garda e Torri del Benaco;

- “Sommacampagna”, che comprende i territori comunali di Bussolengo, Pastrengo, Sommacampagna, Sona e Valeggio sul Mincio.

Le modifiche, poi, hanno riguardato anche la base ampelografica dei vini della denominazione, consentendosi ora l’utilizzo della Corvina veronese (Cruina o Corvina) per il 35-95% invece che per il 35-80% (fermo l’uso del Corvinone per massimo il 20% in sostituzione di una pari percentuale di Corvina) e della Rondinella per il 5-40% invece che per il 10-40%. Invariato, per il resto, l’utilizzo di uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona, fino ad un massimo del 20% del totale, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato, ad eccezione della Molinara che può essere presente per un massimo del 15%.

Anche le rese massime sono state revisionate, stabilendosi ora nel massimo di 12  tonnellate per ettaro contro i 13 del precedente disciplinare, mentre per i vini che provengono dalle sottozone il limite è ancora più contenuto: 10 tonnellate per ettaro.

Qualche modifica ha interessato anche alcune delle tipologie ammesse, prevedendosi che il vino designato in etichetta con il termine “Novello” debba ora aumentare la percentuale di uva a macerazione carbonica al 100% dalla precedente percentuale dell’85%, mentre il “Bardolino Chiaretto Spumante” potrà essere commercializzato con residuo zuccherino che varia dal pas dosè al demi sec; con un’estensione delle versioni, quindi, visto che nel precedente disciplinare erano limitate dal brut al dry.

NIZZA DOCG

Il pur recente disciplinare ha visto approvare con il Decreto ministeriale del 2 aprile 2021 modifiche che mirano a focalizzare l’attenzione del consumatore sulla peculiarità geografica di cui la denominazione è espressione.

Da un lato, infatti, si sono ulteriormente particolareggiati i requisiti per la conduzione dei vigneti, specificandosi che la giacitura dei terreni debba essere esclusivamente collinare con esposizione da +45° a +315° gradi sessagesimali, ammettendosi le sommità collinari e i versanti Nord compresi fra -45° e +45° sessagesimali i cui terreni abbiano pendenze non superiori all’8% e con esclusione dei terreni di fondovalle.

Sotto altro profilo, invece e similmente a quanto visto negli ultimi mesi nei disciplinari di alcuni vini toscani, si è introdotta nell’etichettatura e presentazione del Nizza DOCG la possibilità di utilizzo dell’unità geografica più ampia “Piemonte”, secondo le norme del nostro Testo Unico del Vino e della normativa comunitaria.