Ingredienti e valore energetico: anche per i vini le indicazioni in etichetta

Diritto diVino
di Paola Marcone
17 luglio 2024
Il Regolamento UE n. 2117 del 2021 adegua anche il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati alle norme comunitarie: fornire ai consumatori informazioni sugli ingredienti e nutrizionali semplici e codificate
Tratto da ViniPlus di Lombardia - N° 26 Maggio 2024
«Meditate gente, meditate!». Questo era l’appello che negli anni Ottanta Renzo Arbore rivolgeva ai consumatori in una famosa campagna pubblicitaria, promossa per far conoscere le diverse qualità della birra mentre uno slogan finale recitava: “Birra. E sai cosa bevi!”, a garantire lapidariamente affidabilità e trasparenza sul contenuto del prodotto. Sono passati una quarantina di anni da allora e quello che un tempo era un brillante messaggio promozionale che rassicurava il consumatore sulle caratteristiche di una bevanda alcolica, con lo sguardo di oggi sembra essere la preistoria di tutte le politiche comunitarie che hanno accolto la necessità sempre più crescente per i consumatori di avere informazioni precise, facilmente comprensibili ma soprattutto legalmente garantite sul contenuto e la qualità dei prodotti acquistati. Questo praticamente in ogni settore merceologico, non ultimo quello alimentare, vino compreso, dove le esigenze di tutela anche dal punto di vista salutistico hanno imposto nell’ultimo decennio una spinta decisiva alle politiche regolatorie dell’Unione Europea. Nell’ambito enogastronomico, infatti, il percorso normativo comunitario, partito alla fine degli anni Settanta, ha visto un significativo traguardo con la pubblicazione nel 2011 del Regolamento n. 1169, relativo alla fornitura di informazioni ai consumatori (FIC), anche se nel documento le bevande di grado alcolico superiore a 1,2% vol erano state esentate dal riportare in etichetta la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, “viste le specificità delle bevande alcoliche” ed essendosi ritenuto opportuno “invitare la Commissione ad analizzare ulteriormente i requisiti riguardanti le informazioni per tali prodotti”. Il frutto di questo lavoro di approfondimento, durato praticamente un decennio, è stato oggi definito nel Regolamento UE n. 2117 del 2021, che ha introdotto anche per i vini prodotti dopo l’8 dicembre 2023 l’obbligo di dichiarare in etichetta il valore energetico e l’elenco degli ingredienti. Il che significa che sono esclusi dalla nuova disciplina solo i vini che a quella data già abbiano soddisfatto tutti i requisiti e le regole di etichettatura previsti dalle precedenti norme e che quindi possono continuare ad essere immessi sul mercato fino ad esaurimento delle scorte. Per tutte le nuove produzioni, invece, è scattato l’obbligo di informativa, che permetterà ai consumatori di sapere cosa bevono e, eventualmente, di meditare sulle proprie scelte.
LE POLITICHE COMUNITARIE ALLA BASE DELL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
La protezione dei consumatori costituisce uno degli obiettivi cardine del sistema legislativo dell’Unione Europea, tanto che il trattato sul suo funzionamento stabilisce che l’Unione deve contribuire a garantirne un livello elevato che tenga conto della salute dei consumatori e assicuri il loro diritto all’informazione, anche perché, come sottolineato nel Regolamento FIC del 2011, “le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l’altro, da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica”. La legislazione alimentare europea, quindi, fonda le proprie radici sul principio generale per cui ai consumatori deve essere permesso di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano, prevenendo qualunque pratica in grado di indurre in errore. Il percorso che ha portato alla normativa attuale ha preso il via dal riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri a partire dalla fine degli anni Settanta, sino ad arrivare negli anni Novanta a una disciplina unitaria sull’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari, ad eccezione, come detto, delle bevande con gradazione superiore a 1,2% vol. Il Regolamento FIC del 2011 costituisce un aggiornamento di questo sistema regolatorio, con il dichiarato intento di razionalizzare la normativa, “di agevolarne il rispetto e aumentare la chiarezza per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni sugli alimenti”. Anche l’esigenza di dare maggiore impulso alle strategie sanitarie e di sostenibilità ambientale messe in campo dall’Unione Europea ha indubbiamente avuto un peso rilevante sulle scelte regolatorie che pongono in posizione privilegiata il diritto del consumatore all’informazione.
Nel 2018 (in Italia dal 1 dicembre 2023 e anche per i vini) è stato, infatti, introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, proprio con lo scopo di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e fornire una chiara informazione ai consumatori sulla destinazione degli imballaggi stessi a fine vita, mentre per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali sin dal 2007 il Libro Bianco della Commissione Europea dedicato all’approfondimento degli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità segnalava come l’etichettatura nutrizionale fosse uno dei metodi principali per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti, soprattutto con riferimento a elementi come i grassi saturi, gli zuccheri o il sodio. Sul punto quindi il Regolameno FIC del 2011 chiarisce come la presentazione obbligatoria sull’imballaggio di informazioni sulle proprietà nutritive abbia il preciso scopo di “supportare azioni dietetiche in quanto parte delle politiche sanitarie pubbliche”. Da qui, la necessità di obbligo di leggibilità del testo informativo (compresi carattere, colore e contrasto) ma anche comprensibilità del messaggio (“È quindi opportuno che l’etichetta rechi il termine «sale» invece del termine corrispondente della sostanza nutritiva «sodio».), mentre per quanto riguarda la presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati o prodotti (come potrebbero essere il lattosio o i solfiti) è richiesto obbligo di specifica segnalazione. In coerenza quindi con l’intento di fornire al consumatore finale le basi per effettuare scelte nutrizionali consapevoli per mezzo di informazioni semplici e ovviamente prive di contenuto che possa indurre in errore, il Legislatore europeo ha anche introdotto la possibilità, in via aggiuntiva e facoltativa, di indicare il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive con forme o simboli grafici oltre a parole o numeri. Attualmente la regolamentazione non è però ancora riuscita a raggiungere un’armonizzazione ed è quindi lasciata ai singoli Stati membri, che hanno adottato diverse grafiche semplificate (come il Nutri-Score, sviluppato in Francia, o la Nutrinform Battery italiana). Ad ogni modo oggi il quadro normativo non può prescindere dalle politiche interdisciplinari comunitarie come quelle del Green Deal, presentato nel 2019 per una transizione verde e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, e del piano Farm to Fork predisposto per la transizione del sistema alimentare verso la sostenibilità mediante 27 misure, legislative e non, da attuare entro il 2030. Proprio in quest’ottica quindi anche il settore vitivinicolo ha dovuto dare seguito all’approfondimento a suo tempo richiesto dalla Commissione europea per dare adeguata informazione nutrizionale e di ingredienti ai consumatori, tenendo anche conto delle varie risoluzioni del Parlamento volte a ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol, segnatamente tra i giovani e i soggetti vulnerabili.
LE PARTICOLARITÀ DELL’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEI VINI
Dopo che il Regolamento FIC del 2011 aveva escluso le bevande di grado alcolico superiore a 1,2% vol dalle dichiarazioni nutrizionali e di ingredienti, nel 2017 la Commissione Europea aveva ipotizzato che gli operatori del settore potessero autoregolamentarsi mediante la presentazione entro un anno di un’apposita proposta. Le associazioni di settore, tuttavia, pur indicando nell’etichetta elettronica la strada per adempiere all’informativa da rendere ai consumatori, chiesero che fosse un atto legislativo a dettare norme vincolanti per i produttori, in modo da perseguire più efficacemente gli obiettivi prefissati dalle politiche comunitarie già espressi in via generale per tutti gli alimenti. Del resto, anche nella consultazione pubblica che la Commissione Europea ha avviato tra il Dicembre 2021 e il Marzo 2022 per sondare l’opinione in vista di una prossima revisione del Regolamento FIC, una percentuale che varia dal 67 al 94% degli interessati di diverse categorie (cittadini, operatori di settore, referenti istituzionali) ha confermato di essere fortemente d’accordo sull’opportunità di un’etichettatura delle bevande alcoliche in linea con la generalità dei prodotti alimentari. Con il Regolamento n. 2117 del 2021 quindi anche il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati hanno oggi l’obbligo di fornire dichiarazioni sugli ingredienti e nutrizionali secondo quanto già previsto dal Regolamento FIC. Tali informazioni inoltre devono seguire la normativa specifica sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie da rendere in etichetta per i vini e quindi devono figurare sul recipiente nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie e in modo da poter essere lette simultaneamente con caratteri indelebili. Considerato tuttavia lo specifico spazio utilizzabile sull’etichetta applicata alla bottiglia, il Regolamento consente ai produttori, in via di eccezione rispetto agli altri alimenti, di limitare il contenuto della informativa in etichetta al solo valore energetico, espresso utilizzando il simbolo ‘E’, e di mettere a disposizione la dichiarazione nutrizionale completa con l’elenco degli ingredienti in formato digitale per mezzo di un apposito link o QR code da indicare, questo sì, in etichetta. Il tutto, però, sempre a condizione che venga evitata qualsiasi raccolta o tracciamento dei dati dei consumatori che accedono alle dichiarazioni e che non si approfitti del mezzo per dare informazioni a scopi commerciali. La facoltà di ricorrere al formato elettronico è comunque esclusa per le sostanze che provocano intolleranze o allergie, trattandosi di informazioni da riportare necessariamente in etichetta. In definitiva, quindi, le nuove norme allineano il vino ai prodotti alimentari ma, consentendo l’utilizzo di strumenti digitali, dovrebbero rendere agevole per i produttori il dare indicazioni e al contempo riuscire a garantire il sostanziale rispetto del diritto all’informazione del consumatore. Diritto che ormai anche nel mondo del vino è sempre più di rilievo, perchè conoscere metodi produttivi e ingredienti utilizzati non solo permette di valutare la qualità del vino ma consente ai consumatori anche di considerarne l’impatto sulla sostenibilità ambientale e sulla propria salute. ◆
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