Novità dai disciplinari di produzione. Chianti Classico e Maremma Toscana

Novità dai disciplinari di produzione. Chianti Classico e Maremma Toscana

Diritto diVino
di Paola Marcone
10 ottobre 2023

All’inizio dell’estate è ufficialmente arrivata a conclusione la modifica del disciplinare del Chianti Classico DOCG con importanti novità, mentre Maremma Toscana DOC ha introdotto qualche ulteriore cambiamento dopo la recente modifica del 2020

Chianti Classico DOCG

È del 22 giugno 2023 il decreto ministeriale di approvazione definitiva delle modifiche che il Consorzio del Chianti Classico ha apportato al proprio disciplinare di produzione. 

Base ampelografica

La prima rilevante novità è la precisazione della base ampelografica a seconda della tipologia di riferimento.

Il vino “Chianti Classico” e “Chianti Classico” Riserva, infatti, continua ad essere ottenuto da uve Sangiovese dall’80% fino al 100%, potendo concorrere alla produzione uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta.

Il vino “Chianti Classico” Gran Selezione, invece, deve essere ottenuto da uve Sangiovese dal 90% fino al 100%, potendo concorrere alla produzione le uve dei vitigni Colorino, Canaiolo, Ciliegiolo, Mammolo, Pugnitello, Malvasia Nera, Foglia Tonda, Sanforte, insieme o disgiuntamente nella misura massima del 10% della superficie.

E’ evidente quindi la volontà di caratterizzare in modo marcato le caratteristiche dei vini che si fregiano della menzione Gran Selezione, aumentando la percentuale minima di Sangiovese e valorizzando al contempo l’impiego dei tradizionali vitigni locali.

Le modifiche alla disciplina del Gran Selezione, comunque, entreranno in vigore solo a partire dalla quinta vendemmia successiva alla data di approvazione del decreto, in modo da permettere ai produttori di potersi adeguare alle innovate prescrizioni.

Fino a quel momento quindi sarà possibile commercializzare un “Chianti Classico” Gran Selezione con le stesse caratteristiche ampelografiche delle altre tipologie.

Le Unità Geografiche Aggiuntive

Per esaltare ancor più la variegata ricchezza del territorio di cui il Chianti Classico è da secoli indiscusso emblema, il disciplinare di produzione ha utilizzato lo strumento delle Unità Geografiche Aggiuntive (U.G.A.) che una recente modifica legislativa ha sostituito, ma con uguale valenza, alle Menzioni Geografiche Aggiuntive.

Si sono individuate infatti undici aree che all’interno della zona di produzione presentano distinte ma omogenee caratteristiche geografiche, pedologiche, altimetriche oltre a una particolare valenza storica, tanto da farne un unicum, con produzioni che assumono profili ben riconoscibili in modo da esaltare al massimo la relazione tra vino e territorio.

Castellina; Castelnuovo Berardenga; Gaiole; Greve; Lamole; Montefioralle; Panzano; Radda; San Casciano; San Donato in Poggio; Vagliagli.

Sono queste le undici U.G.A. da cui devono necessariamente provenire le uve affinchè ci si possa fregiare del corrispondente toponimo e che nell’intento del nuovo disciplinare concorreranno a incrementare tanto la varietà e la qualità dei vini prodotti che la consapevolezza nei consumatori del relativo legame territoriale. 

La modifica tuttavia non ha interessato l’intera produzione del “Chianti Classico” perché è stata espressamente limitata alla tipologia Gran Selezione, come ulteriore tassello alla specificità che il disciplinare ha già riservato a questi vini precisandone la composizione ampelografica.

Il che non esclude comunque che una volta compiuto un periodo di valutazione dell’impatto della modifica sulle produzioni venga ammessa per tutti i vini della denominazione la possibilità di indicare le U.G.A., come sembra essere intenzione del Consorzio di tutela. 

Maremma Toscana Doc: Vigne Zona Preselle InvasoMaremma Toscana DOC

Ulteriore modifica al disciplinare dopo quelle recenti del 2020 che avevano comportato un riordino della regolamentazione, l’inserimento di nuove tipologie e un ampliamento della base ampelografica, anche nelle percentuali.

Si legge, infatti, nel nuovo testo come “l’attività di sperimentazione e di studio su varietà di vite diverse e su metodi di vinificazione più innovativi, non si è interrotta col riconoscimento della Denominazione di origine, semmai si è fatta più dinamica, tanto che, grazie anche all’impianto di nuovi vigneti e alla nascita di nuove aziende, i risultati emersi hanno convinto i produttori dell’area maremmana che era necessario aggiornare il disciplinare di produzione della DOC Maremma toscana (quasi 5 anni dopo il riconoscimento). (…) Con un ulteriore intervento di modifica a distanza di circa un anno, al fine di caratterizzare maggiormente la tipologia Vermentino e di adeguarne una parte della produzione alle nuove richieste di mercato, si è inserita la menzione Superiore”.

Questa, dunque, la novità regolatoria, che limita in 63 hl/ha la produzione di vino per la tipologia Vermentino Superiore contro gli 84hl/ha di quella priva della menzione e fissa il titolo alcolometrico volumico totale minimo in 12,5% a fronte dell’11%.

Secondo il disciplinare poi la nuova tipologia avrà un “profilo organolettico più fine e complesso con una sapidità più evidente” grazie anche al maggior affinamento richiesto.

E’ stato prescritto infatti che l’immissione al consumo non potrà avvenire prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia, ritenuto dal disciplinare “un adeguato periodo di affinamento”.

Crediti foto: Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana e Consorzio Vino Chianti Classico