Novità dai disciplinari di produzione: Emilia-Romagna (Prima parte)

Novità dai disciplinari di produzione: Emilia-Romagna (Prima parte)

Diritto diVino
di Paola Marcone
12 febbraio 2025

Ben 7 disciplinari regionali sono stati oggetto di sostanziali modifiche. Tante quelle relative al vitigno simbolo, il Lambrusco.  Iniziamo dal disciplinare di più vasta tutela: “Emilia” o “Dell'Emilia” IGT

L’indicazione geografica comprende l'intero territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, ma non riserva protezione alle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco se prodotte nella parte della provincia di Bologna che si trova alla destra del fiume Sillaro, considerata meno vocata.

Al netto di questa limitazione, comunque, l’indicazione geografica riguarda diversi vitigni e diverse tipologie di vini e mosti di uve parzialmente fermentati, ossia quei prodotti provenienti dalla fermentazione di mosto di uve (il liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche) avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale. 

Per quanto riguarda le novità, se nulla è cambiato per le tipologie bianco (anche frizzante, spumante, passito e mosto di uve parzialmente fermentato); rosso (anche frizzante, spumante, novello, passito e mosto di uve parzialmente fermentato) e rosato (anche frizzante, spumante e mosto di uve parzialmente fermentato), quando si tratta delle tipologie con specificazione dei vitigni le modifiche hanno riguardato determinati vini ottenuti da uve a bacca nera.

L’indicazione del vitigno Ancellotta, o Lancellotta, infatti ora può essere accompagnata da “rosso” e “rosato”, rimanendo invariata la possibilità di produrre anche “frizzante”, “spumante””, novello” e “mosto di uve parzialmente fermentato”

I vini con l’indicazione Lambrusco poi continuano ad avere la possibilità di essere associati a “rosato frizzante” e “spumante” ma ora anche a “mosto di uve parzialmente fermentato”.

Inoltre tutte le produzioni di spumanti da vini con specificazione di uno dei vitigni, sia a bacca bianca che nera idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, devono avere le caratteristiche legali previste per la categoria “Vini Spumanti” (VS) e quindi:

a) essere ottenuti dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve, o di vino;

b) essere caratterizzati alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c) presentare, conservati alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione; 

d)  essere elaborati da partite (cuvées) con un titolo alcolometrico totale non inferiore a 8,5 % vol. 

Per quanto riguarda le modifiche che più in particolare riguardano i vini a base Lambrusco, l’indirizzo preciso che emerge è il tentativo di valorizzare la produzione, limitando pratiche agricole e vinificazioni non adeguate in termini qualitativi.

C’è stato prima di tutto un ampliamento della base ampelografica per le tipologie con specificazione Lambrusco rosso, rosato e vinificato in bianco.

Fermo il minimo dell’85% infatti, è stata aggiunta la possibilità di utilizzare anche i vitigni Lambrusco Benetti e Lambrusco del Pellegrino, iscritti nel Catalogo nazionale delle varietà di vite rispettivamente nel 2011 e nel 2016.

Vanno ad affiancare quindi i già previsti Lambrusco Salamino, di Sorbara, Grasparossa, Marani, Maestri, Montericco, Viadanese, Oliva, a foglia frastagliata, Barghi e dal peduncolo rosso.

Quanto alla vinificazione viene ora espressamente stabilito che la resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, compresi i prodotti usati per l’arricchimento, la dolcificazione e la presa di spuma, non può essere superiore al 75% (80% invece per tutti gli altri tipi di vini e 50% per i vini passiti), mentre eventuali eccedenze fino all’80% dovranno necessariamente essere rivendicate con altra tipologia compatibile sempre dell’I.G.T. “Emilia” o “dell’Emilia” ma senza riferimento al nome di vitigno Lambrusco o essere riclassificata a vino senza DOP/IGP.

Ancora nell’ottica di offrire una tutela più stringente ai vini che portano il nome “Lambrusco”, poi, è stato vietato di vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, vini e prodotti a monte del vino, sia allo stato sfuso che confezionati, con la indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia”, che presentano una intensità colorante superiore ai limiti massimi indicati dal metodo OIV-MA-AS2- 07B, ossia dalla procedura predisposta dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino per determinare le caratteristiche cromatiche dei vini rossi con elevato tenore in pigmenti coloranti, del mosto e del mosto con alte concentrazioni di diossido di zolfo.

Viene quindi inserito nel disciplinare un parametro specifico cui attenersi qualora voglia rivendicarsi con la indicazione geografica un vino che porti il nome “Lambrusco” mentre le partite di prodotti oggetto di commercializzazione che fanno registrare il superamento dei limiti perdono il riferimento alla varietà Lambrusco e devono essere riqualificate ad altra tipologia compatibile a IGT “Emilia” o “dell’Emilia” oppure essere riclassificate a prodotti senza DOP/IGP.

Ancora, per le tipologie a nome di vitigno “Lambrusco” è stato disposto come l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve di diversa varietà, in quantità non superiore al 15%, e anche in fase successiva alla produzione, è consentita solo se il vigneto dal quale provengono le uve Lambrusco sia coltivato in purezza varietale dei vitigni con nome “Lambrusco”. 

In altre parole quindi laddove si usi il termine “Lambrusco” non solo le uve devono costutire l’85% del prodotto ma devono altresì provenire da un vigneto a coltura esclusiva di uno o più Lambrusco.

Ultima modifica introdotta, sempre per le tipologie Lambrusco e in “considerazione della consolidata tradizione” come viene espressamente specificato, è quella che consente la vendita dei vini ad indicazione geografica tipica “Emilia” o “dell’Emilia” con residuo zuccherino minimo di 5 grammi per litro necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, purché sia commercializzato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.