Novità dai disciplinari di produzione in Abruzzo, Veneto, Lombardia, Sicilia e Marche

Novità dai disciplinari di produzione in Abruzzo, Veneto, Lombardia, Sicilia e Marche

Diritto diVino
di Paola Marcone
16 aprile 2024

Il 2024 è iniziato con il riconoscimento di una nuova IGT abruzzese e qualche modifica per altri 5 disciplinari.

TERRE ABRUZZESI/TERRE D’ABRUZZO IGT

Con il Regolamento di esecuzione n. 219 del 3 gennaio 2024 la Commissione europea ha conferito protezione al nome “Terre Abruzzesi/Terre d’Abruzzo”, tutelando quindi una nuova IGT italiana, che comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.

E’ riservata ai vini di tipologia bianco, rosato, rosso, anche novello, tutti con la possibilità di specificazioni di uno dei seguenti vitigni: Bombino, Chardonnay, Falanghina, Fiano, Garganega, Malvasia (di Candia e/o bianca lunga), Moscato bianco, Mostosa (Pagadebit), Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (renano e/o italico), Sauvignon, Traminer aromatico, Trebbiano (abruzzese e/o toscano), Maiolica, Vermentino, Viogner, Aglianico, Cabernet (franc e/o sauvignon), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Gaglioppo, Malbech, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah.

Interessante è la previsione di utilizzo anche dei vitigni da incrocio che sviluppano resistenza alle avversità come il Sauvignon Kretos e il Soreli per i bianchi e il Cabernet Volos per i rossi.

Ammesse poi le tipologie bianco frizzante, rosato frizzante, rosso frizzante oltre che le tipologie bianco passito e rosso passito.

VICENZA DOC

Dopo che nel 2021 la “Delle Venezie” DOC aveva modificato il proprio disciplinare di produzione che riguarda la provincia autonoma di Trento e le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dando maggiore visibilità alla peculiarità del vitigno Pinot grigio, capace di regalare vini dalle sfumature cromatiche e organolettiche assai differenti, anche a seconda dei metodi di vinificazione cui viene sottoposto, anche la “Vicenza” DOC ha apportato modifiche in tal senso, affiancando le tipologie già previste con quelle “Vicenza” Pinot grigio o Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato oltre a “Vicenza” Pinot grigio superiore.

Tutte possono essere prodotte a partire da un minimo dell’85% di Pinot grigio, con rese di 15 tonnellate per ettaro per Pinot grigio, Pinot grigio rosato e Pinot grigio ramato e di 13,5 per il Pinot grigio superiore.

CURTEFRANCA DOC

Le modifiche hanno interessato le norme per la viticoltura che con riguardo alle uve rivendicabili per i primi due anni successivi all’impianto sono state riviste in modo più restrittivo, mentre per la tipologia “Curtefranca” bianco, prodotta con Chardonnay per un minimo del 50% ed eventuale saldo, fino a un massimo del 50%, di Pinot bianco e/o Pinot nero, ora sono stabilite rese massime di 10 invece che 11 tonnellate per ettaro.

MONREALE DOC

Il disciplinare siciliano ha riordinato le tipologie previste puntando a una semplificazione anche dei vitigni utilizzabili e dando rilievo a quelli maggiormente rappresentativi della specificità dell’areale di produzione.

La nuova versione del disciplinare limita le versioni al “Monreale” bianco; “Monreale” rosato; “Monreale” rosso anche riserva e al “Monreale” Syrah, eliminando le precedenti menzioni dei tantissimi vitigni in precedenza elencati.

Il “ Monreale” Syrah può essere prodotto anche in rosato e riserva;

Eliminate per il “Monreale” bianco le tipologie superiore e vendemmia tardiva (una scelta in linea con i cambiamenti climatici che vedono il consolidato incremento delle temperature), mentre la base ampelografica ha puntato ancora sul Catarratto, con un minimo del 60%, e sull’Ansonica o Inzolia con percentuale però scesa dal 50% a massimo il 40%.

Per la tipologia “Monreale” rosso sì è manutenuta anche la possibilità della riserva, eliminandosi invece il novello. Uve utilizzabili debbono essere il Perricone con un minimo del 60% con limitazione dell’uso eventuale di Calabrese o Nero d’Avola fino al 40%.

Il “Monreale” rosato, invece, vede l’esclusione dalla base ampelografica del Perricone e del Sangiovese, con la previsione di utilizzo di Nerello Mascalese con minimo 60% (e non più 70%) e l’introduzione della possibilità di assemblaggio con Calabrese o Nero d’Avola fino al 40%. 

Ad ulteriore sottolineatura infine della volontà del disciplinare di puntare su qualità e identità, è stato poi consentito sia l’uso delle menzioni “vigna” tra quelle che figurano nell’apposito elenco regionale per la Doc “Monreale” e sia l’uso della unità geografica più ampia “Sicilia” nella etichettatura e presentazione dei vini.

FALERIO DOC e ROSSO PICENO O PICENO DOC

Entrambi i disciplinari marchigiani hanno modificato l’uso dei contenitori. Infatti la “Falerio” DOC, che regolamenta le tipologie “Falerio” e “Falerio” Pecorino con base ampelografica rispettivamente Trebbiano toscano dal 20 al 50%, Passerina dal 10 al 30%, Pecorino dal 10 al 30% per la prima tipologia e Pecorino minimo 85% per la seconda, e la “Rosso Piceno” o “Piceno” DOC, che tutela le tipologie anche superiore e novello con base ampelografica Montepulciano dal 35 all’85 % e Sangiovese dal 15 al 50% oltre che la tipologia Sangiovese (minimo 85%), consentono ora senza limitazione di volume (in precedenza era da 2 a 5 litri) l’utilizzo di recipienti di materiali idonei a venire in contatto con gli alimenti, sempre che non si tratti di vini ai quali è attribuita la menzione “vigna”, che rimangono comunque esclusi dalla modifica.