Novità dai disciplinari di produzione: Lazio e Toscana

Diritto diVino
di Paola Marcone
30 aprile 2025
Lo spumante non è più solo “Romanella” nella Roma DOC mentre 12 Unità Geografiche Aggiuntive sono state introdotte per il Vino Nobile di Montepulciano DOCG
Roma DOC
Nella tradizione popolare della viticoltura dei Colli Albani, la Romanella è sempre stata il vino genericamente frizzante, dal residuo zuccherino variabile, di consumo prevalentemente locale e di facile beva.
Con l'uva raccolta sul finale della vendemmia, infatti, si producevano vini ancora ricchi di zuccheri, che imbottigliati a inizio primavera subivano, senza aggiunta di lieviti ma per semplice rialzo termico, una rifermentazione in bottiglia.
Si trattava di vini dal profilo organolettico semplice e immediato che nel tempo sono stati oltremodo sviliti da imitazioni, ottenute per gassificazione se non addirittura per (vietata) aggiunta di zuccheri.
Da qui – nel 2014 - il tentativo del disciplinare della Roma DOC, istituita nel 2011, di arginare questa deriva qualitativa di un prodotto di per se’ senza particolari ambizioni ma comunque di tradizione.
Tra le tipologie tutelate fu quindi introdotta quella della “Romanella spumante”, sia da vinificazione con metodo Martinottti che con metodo classico e solo nella versione in bianco da Malvasia del Lazio (non meno del 50%) e Bellone, Bombino, Greco bianco, Trebbiano giallo, Trebbiano verde da soli o congiuntamente per almeno il 35%, con eventuale concorrenza di altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.
Con le ultimissime modifiche del disciplinare di produzione, la DOC Roma ha deciso tuttavia di non legare più la tipologia “spumante” solo ed esclusivamente alla “Romanella”, specificandosi che la categoria “vino spumante” è ora riservata a “spumante” e – novità – a “spumante rosato”.
“Romanella spumante” è stata viceversa relegata a eventuale menzione.
Sembrerebbe, quindi, che in questi anni il nome “Romanella” abbia continuato a suggerire al consumatore l’impressione di un prodotto poco qualitativo, a nulla valendo le ambizioni del disciplinare.
Con le recenti modifiche la tipologia “spumante” continua, comunque, ad avere il medesimo uvaggio già indicato nella versione del 2014, mentre lo “spumante rosato” ha come base ampelografica quella del “rosso” e del “rosato”, e quindi Montepulciano per non meno del 50% e Cesanese comune, Cesanese di Affile, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah da soli o congiuntamente per almeno il 35%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.
I dosaggi ammessi per entrambe le versioni vanno dal pas dosè (prima la “Romanella spumante” partiva dal brut) sino all’extradry.
Accanto a questi cambiamenti relativi agli spumanti, il disciplinare è stato oggetto di altri cambiamenti con riguardo alla categoria “vino”.
Alla tipologia “bianco”, anche nella versione amabile, è stata infatti affiancata quella “bianco” riserva.
La base ampelografica è rimasta invariata ed è la medesima dello spumante, ma il “bianco” riserva” deve fare un periodo di invecchiamento non inferiore a 12 mesi di cui almeno 4 mesi di affinamento in bottiglia.
Confermata la tipologia “rosso”, anche nella versione amabile, così come il “rosso riserva” che deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui – questa la novità – “almeno 9 mesi in recipienti di legno di capacità non inferiore ai 499 litri”.
Rimangono tutelate anche la tipologia “rosato”; la Roma DOC “Malvasia puntinata” e la Roma DOC “Bellone”.
Vino Nobile di Montepulciano DOCG
La denominazione tutela vini “rosso” e “rosso riserva”, ottenuti da Sangiovese (il locale Prugnolo gentile) per minimo il 70%, con possibile saldo di vitigni complementari, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.
La zona di produzione ricade nel territorio del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, ed ora il disciplinare ha introdotto la possibilità, ma solo per la tipologia non avente diritto alla riserva, di utilizzare la menzione “Pieve”, seguita da una delle 12 Unità Geografiche Aggiuntive, ritenute “in grado di esaltare le peculiarità del Vino Nobile di Montepulciano”.
Si tratta di SANT’ILARIO, ASCIANELLO, BADIA, CAGGIOLE, CERVOGNANO, CERLIANA, GRACCIANO, LE GRAZIE, SAN BIAGIO, SANT’ALBINO, VALARDEGNA VALIANO.
In queste zone, esclusivamente da vigne con almeno 15 anni di età considerando l’anno dell’impianto, possono quindi ora prodursi vini, non riserva, ottenuti da Sangiovese, con minimo 85% e concorrenza fino ad un massimo del 15% dei vitigni Canaiolo nero, Ciliegiolo nero, Mammolo nero, Colorino nero (quest’ultimo massimo 5%)
La resa non deve essere superiore alle 7 tonnellate per ettaro (contro gli 8 dei vini che non rivendicano la “Pieve”) e comunque la produzione massima a ceppo non può superare 2,5 kg.
Particolare attenzione poi viene riservata dal nuovo disciplinare alla vinificazione e all’imbottigliamento del Vino Nobile Di Montepulciano, designato con la menzione “Pieve”, dovendo questo essere ottenuto esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall’azienda imbottigliatrice, anche se imbottigliato da terzi per conto della stessa.
In ogni caso, se anche le uve fossero conferite a società cooperative, le stesse devono essere vinificate e imbottigliate separatamente.
Quanto alla maturazione, è prescritto un periodo di almeno tre anni e in questo lasso di tempo i vini devono essere sottoposti a minimo 12 mesi di maturazione in contenitori di legno e minimo 12 mesi di affinamento in bottiglia.
Dettagliatamente descritte sono anche le modalità di etichettatura e presentazione.
Se infatti per tutti i vini della denominazione è obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico “Toscana”, che deve seguire la denominazione Vino Nobile di Montepulciano ed essere riportato al di sotto della denominazione di origine controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine protetta, laddove si faccia riferimento alle Unità Geografiche Aggiuntive è stato stabilito il seguente ordine: “Pieve” con indicazione della UGA; Vino Nobile Di Montepulciano Denominazione di Origine Controllata e Garantita (oppure l'acronimo DOCG); Toscana.