Novità dai disciplinari di produzione. Le modifiche del I quadrimestre 2022

Novità dai disciplinari di produzione. Le modifiche del I quadrimestre 2022

Diritto diVino
di Paola Marcone
14 giugno 2022

Etna DOC, Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, Rosso Cònero DOC, Verdicchio di Matelica DOC e Vin Santo del Chianti Classico DOC. Sono i 5 disciplinari che hanno visto definitivamente approvate le loro modifiche con decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale da gennaio ad aprile 2022.

ETNA DOC

Le variazioni, prima di tutto, hanno interessato i vini rientranti nella denominazione, specificandosi che l’Etna spumante può essere bianco e rosato (o rosè) e solo di categoria vino spumante e vino spumante di qualità. Non ammesse quindi ipotetiche versioni spumante gassificato.

Quanto alla composizione ampelografica degli spumanti, inoltre, il nuovo disciplinare prevede un aumento nell’utilizzo del Nerello Mascalese, che passa dal 60% all’80% limitando al 20% il saldo di altri vitigni idonei.

Anche i titoli alcolometrici minimi naturali delle uve destinate alla produzione dell’Etna rosato hanno subito qualche variazione, passando dal 12% all’11,5% vol,  mentre quello dell’ Etna spumante, sia bianco che rosato, ha visto limitare la percentuale dal 10% al 9,5% vol.

La modifica più interessante, insieme a quella dell’aumento del Nerello Mascalese negli spumanti,  sembra però essere quella che riguarda l’etichettatura e la presentazione dei vini, dal momento che è stato consentito riportare accanto ad Etna DOC anche l’unità geografica più ampia “Sicilia”.

L’intento è di promuovere quanto maggiormente possibile l’identità territoriale isolana della denominazione e la modifica costituisce applicazione della previsione dalla denominazione Sicilia DOC, che consente l’utilizzo del nome Sicilia appunto, quale unità geografica più grande, per i vini DOP della Regione Siciliana, purché l’utilizzo sia espressamente previsto dai rispettivi disciplinari di produzione. 

Con la modifica definitivamente approvata a gennaio 2022, quindi, il disciplinare Etna DOC ha espressamente autorizzato l’uso del nome Sicilia proprio in questi termini.

Si è anche ridotto il volume nominale dei contenitori di vetro ammessi (da 5 a 3 litri), ma da questa limitazione sono state escluse le bottiglie di vetro di forma tradizionale bordolese, borgognotta e renana, che possono avere capacità massima di 18 litri.

Infine sono state consentite tutte le chiusure previste dalla normativa attuale, rimanendo obbligatorio, però, il tappo raso bocca per le tipologie rosso riserva e bianco superiore. 

ROSSO CONERO DOC |VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI DOC |VERDICCHIO DI MATELICA DOC 

Questi tre disciplinari hanno approvato modifiche in parte identiche.

Infatti per il Rosso Cònero, il Verdicchio dei Castelli di Jesi (solo questa tipologia) e il Verdicchio di Matelica  (senza alcuna specificazione aggiuntiva) è stato ammesso l’utilizzo anche di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, ossia bag in box.

In tutte e tre le denominazioni, poi, si è provveduto ad aggiornare l’indirizzo dell’organismo di controllo, mentre nel caso del Verdicchio di Matelica DOC si è anche precisato che la tipologia Passito deve essere commercializzata esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,50 e che su ogni recipiente deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione.

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO DOC

Le modifiche hanno interessato prima di tutto la base ampelografica, cha ha subito un precisazione per quanto riguarda le Malvasie utilizzabili, prima indicate indistintamente.

Ora si legge che il Vin Santo del Chianti Classico deve essere composto da Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Bianca di Candia, da soli o congiuntamente, minimo 60%.

Invariata invece è rimasta la base del Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice che rimane Sangiovese, minimo 80%.

Piccole modifiche anche nelle norme per la viticoltura. Viene introdotta la possibilità di ricorrere all’irrigazione di soccorso ed eliminati i riferimenti alla giacitura collinare dei vigneti e all’accurata cernita delle uve, che viene però ribadita al momento della vinificazione; fase in cui è stato inserito anche l’espresso divieto di qualunque pratica di arricchimento.

Ancora precisazioni poi sono intervenute sulle caratteristiche al consumo dei vini.

In particolare per quel che riguarda il colore del Vin Santo del Chianti Classico, precedentemente doveva essere dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso, mentre ora sono ammissibili tonalità dal giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso fino al bruno.

Quanto invece al Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice, prima ci si limitava a un colore da rosa intenso a rosa pallido, mentre ora sono ammesse tonalità dall’oro rosa all’ambrato fino al bruno. Per questa tipologia inoltre il sapore ormai può essere non solo dolce, morbido, vellutato e rotondo ma   morbido, vellutato e rotondo, dal secco al dolce.

Minime modifiche infine anche per l’alcol svolto che scende nelle due tipologie al 10,5 dal 12% vol e nell’acidità totale minima del  Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice  che vede aumentare i valori da 4 a 4,5 g/l.

Crediti foto: www.consorzioetnadoc.com,