Novità dai disciplinari di produzione: Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia
Diritto diVino
di Paola Marcone
30 agosto 2024
Franciacorta DOCG, Grignolino del Monferrato Casalese DOC e Pinerolese DOC e, infine, Ramandolo DOCG. Ecco tutte le ultime novità dai disciplinari di produzione
Franciacorta DOCG
Diverse modiche relative ad aspetti colturali, di vinificazione e di elaborazione hanno interessato il disciplinare lombardo, nell’intento di calibrare le norme alle costanti variabili climatiche e a garantire miglioramenti, che rendano immediatamente distinguibile la qualità dei vini spumanti prodotti in Franciacorta.
Nel confermare l’esclusione dei terreni insufficientemente soleggiati o di fondovalle, situati in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d’acqua, infatti, si è precisato che dalle aree umide identificate nel sistema cartografico regionale dovrà essere mantenuta per tutti gli impianti e reimpianti successivi alla vendemmia 2010 una fascia di rispetto di almeno 10 metri da intendersi come distanza tra il confine dell’area vitata e il confine dell’area umida.
E’ stato, invece, eliminato il divieto di impianti nelle zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 550 m s.l.m., precedentemente ritenute non idonee alla corretta maturazione delle uve.
Per quanto riguarda il vitigno Erbamat, il cui uso è stato introdotto dal 2017 per un massimo del 10%, è stata puntualizzata sia la densità d’impianto (adeguandola a quella dei terrazzamenti e delle zone di elevata pendenza ossia non inferiore a 2500 ceppi/ettaro) che le forme di allevamento, consentite, sempre se migliorative come pure nei terrazzamenti, in modalità diverse dalla spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione ossia a tralcio rinnovato o cordone speronato.
Modifiche hanno interessato anche le rese per ettaro, la riserva vendemmiale, il bloccaggio e l’elaborazione dei vini mentre per la tipologia “Satèn” è stato precisato che l’obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all’atto della presa di spuma deve intendersi con esclusione dello zucchero utilizzato per l’attivazione dei lieviti.
Le bottiglie in elaborazione caricate a registro come tipologia “Franciacorta Satèn” poi non possono essere riqualificate a “Franciacorta” e viceversa.
Tra le modifiche ritenute idonee a esaltare gli aspetti qualitativi dei vini tutelati, il disciplinare inoltre ha introdotto la necessità che le caratteristiche cromatiche dei “Franciacorta” rosé e rosé millesimato debbano essere determinate secondo una precisa metodologia riconosciuta dall’OIV e chiamata “CIELab” mentre, quasi a sottolineare che già solo il nome “Franciacorta” identifichi un vino spumante di elevata qualità, il disciplinare ha precisato come nella presentazione, designazione ed etichettatura dei vini sia vietato fare esplicito riferimento al metodo di elaborazione, inserendo definizioni come “metodo classico”, “metodo della rifermentazione in bottiglia”, “metodo tradizionale” e similari.
È consentito indicare però, ma esclusivamente in contesti descrittivi e sempre che sia veritiero e documentabile, il periodo di affinamento sui lieviti, purché sia superiore rispetto ai tempi minimi obbligatori.
Grignolino del Monferrato Casalese DOC
Il nuovo disciplinare evidenzia, tra le informazioni sulla zona geografica, che “le condizioni ambientali e pedoclimatiche e la naturale giacitura collinare dell’areale del Monferrato Casalese in cui si coltiva il Grignolino permettono di ottenere con accurata selezione, ottime uve da base spumante. L’escursione termica tra giorno e notte, esposizioni più fresche e una raccolta opportunamente anticipata assicurano al vino acidità, sapidità e un potenziale zuccherino adeguati alla produzione di vini base idonei alla rifermentazione in bottiglia.”.
Per tale motivo la denominazione piemontese ha chiesto e ottenuto la modifica relativa alla tutela del “Grignolino del Monferrato Casalese Spumante Rosato”, che va ad aggiungersi al “Grignolino del Monferrato Casalese” e al “Grignolino del Monferrato Casalese Riserva”.
La tipologia spumante rosato deve essere ottenuta esclusivamente con rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi e con dosaggio da zero a brut mentre la base ampelografica rimane per tutti Grignolino minimo 95% con Freisa e Barbera da soli o congiuntamente massimo 5%.
Pinerolese DOC
La denominazione, tradizionalmente rossista, ha introdotto nuovi vitigni, anche bianchi, e nuove tipologie tra i vini tutelati. Infatti a “Pinerolese” rosso e “Pinerolese” rosato (entrambi a base Barbera, Bonarda, Nebbiolo, Chatus da soli o congiuntamente minimo 50%.); “Pinerolese” Barbera (per almeno l'85%); “Pinerolese” Bonarda (per almeno l'85%); “Pinerolese” Freisa (per almeno l'85%); “Pinerolese” Dolcetto (per almeno l'85%); “Pinerolese” Doux d'Henry (per almeno l'85%); “Pinerolese” Ramie (Avanà Avarengo, Chatus, Becuet, congiuntamente minimo 60%) si sono aggiunti: “Pinerolese” Barbera Superiore; “Pinerolese” Nebbiolo (per almeno il 90% e invecchiamento obbligatorio di 12 mesi); “Pinerolese” Malvasia (Malvasia Moscata e Malvasia di Candia Aromatica, da soli o congiuntamente, per almeno l’85%) e “Pinerolese” Bian ver (per almeno l'85%).
A motivazione della modifica il disciplinare ha confermato per i vini rossi come “la viticoltura e l’enologia hanno profonde radici storiche nelle Valli della zona del Pinerolese dove troviamo vigneti prevalentemente nelle zone collinari, ma anche ad altitudini significative.” mentre per i vini bianchi si è sottolineato che “la zona del Pinerolese, dal nome del comune principale, Pinerolo in provincia di Torino, ai piedi delle Alpi Cozie e allo sbocco in pianura della Val Chisone, è una terra che risente fortemente delle condizioni climatiche dettate dalla vicinanza con le montagne. È noto che le aree pedemontane con climi più freschi e con un’ottima esposizione alla luce solare siano potenzialmente più vocate per la produzione di vini bianchi, a seguito della maggiore persistenza dell’acidità, della mineralità e degli aromi primari in vigneto.
Ramandolo DOCG
Una nuova tipologia è stata tutelata dal disciplinare: il “Ramandolo Riserva” che ora affianca il “Ramandolo”.
La base ampelografica rimane il 100% delle uve del vitigno Verduzzo friulano (localmente chiamato Verduzzo giallo) mentre tra le norme di vinificazione si è specificato che se il "Ramandolo" dovrà essere posto in commercio non prima del mese di novembre dell’anno successivo alla vendemmia, la tipologia con menzione “Riserva” dovrà attendere non prima del 1 dicembre a decorrere dal terzo anno dalla vendemmia.