Novità dai disciplinari di produzione: Toscana
Diritto diVino
di Paola Marcone
11 settembre 2024
Al giro di boa del 31 agosto, sono 4 i disciplinari toscani modificati in questo 2024: si tratta di Montecucco Sangiovese DOCG, Montecucco DOC, Terre di Pisa DOC e Valdarno di Sopra DOC
Montecucco Sangiovese DOCG e Montecucco DOC
Le due denominazioni, che insistono entrambe all’interno della provincia di Grosseto e più in particolare nelle zone vocate ai piedi del Monte Amiata nei Comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, hanno rimodulato alcuni aspetti tecnici e burocratici relativi alle norme sulla viticoltura e alla zona di vinificazione, invecchiamento e imbottigliamento.
La modifica più significativa però riguarda l’inserimento dell’obbligo per i produttori di indicare in etichetta, dopo la denominazione, il nome geografico “Toscana”.
La novità segue la decisione di diversi altri disciplinari toscani che recentemente hanno introdotto l’obbligo o la facoltà di evidenziare in etichetta l’elemento geografico regionale con il chiaro obiettivo di mettere in risalto il nome “Toscana”, capace di comunicare ai consumatori un valore qualitativo aggiunto.
Terre di Pisa DOC
Come appena visto per altre denominazioni toscane, anche Terre di Pisa DOC ha deciso di esaltare l’elemento geografico regionale come elemento distintivo dei vini tutelati.
In questo caso però non è stato introdotto l’obbligo ma solo la facoltà di utilizzo del nome “Toscana” in etichetta e presentazione dei vini.
Novità significative anche per le tipologie di vini oggetto di regolamentazione con l’ingresso di vitigni bianchi e obbligo di invecchiamento minimo per i rossi.
In particolare si sono aggiunti il “Terre di Pisa” bianco, con assemblaggio di Vermentino e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, minimo 70% e il “Terre di Pisa” Vermentino con un minimo dell’85%.
Introdotta anche la possibilità di produzione del “Terre di Pisa” rosato, a base Sangiovese per un minimo del 50%.
Per quanto riguarda i vini rossi, invece, si è precisato che il “Terre di Pisa” rosso, a base Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah, da soli o congiuntamente, per un minimo 70% deve fare invecchiamento di almeno 12 mesi e che il “Terre di Pisa” Sangiovese per un minimo del 95% deve aumentare il periodo di invecchiamento dai precedenti 6 mesi agli attuali 18.
Inserita poi la tipologia “Terre di Pisa” rosso riserva con invecchiamento di almeno 2 anni.
Val d'Arno di Sopra o Valdarno di Sopra DOC
Possibilità di utilizzo del nome “Toscana” anche per questo disciplinare di produzione, che porta a 9 gli areali regionali che hanno inteso sottolineare l’elemento geografico: Vino nobile di Montepulciano DOCG, Rosso di Montepulciano DOC, Vin Santo di Montepulciano DOC, Bolgheri DOC (con obbligo di indicazione), Morellino di Scansano DOCG, Terre di Pisa DOC e Valdarno di Sopra DOC appunto (con facoltà di indicazione).
La modifica è resa poi ancor più significativa dal momento che sono state contestualmente eliminate le due sottozone prima tutelate (Pietraviva e Pratomagno), probabilmente considerate ormai poco trainanti rispetto al nome “Toscana”.
Si è inoltre provveduto a un riordino delle tipologie tutelate e delle basi ampelografiche utilizzabili.
In particolare, per quanto riguarda la spumantistica, la tipologia ora è riservata solo al “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Rosato Spumante di qualità con un minimo dell’85% di Sangiovese, secondo il metodo classico, solo da uve della stessa annata e un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, di 48 mesi.
Il “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Bianco (non più producibile in versione spumante ma solo in versione ferma ora anche riserva) ha visto confermare l’utilizzo di Chardonnay dal 40% all’80% mentre il Trebbiano Toscano e/o la Malvasia Bianca Lunga ora sono utilizzabili fino ad un massimo del 50% con possibilità di inserimento di Sauvignon fino ad un massimo del 10%.
Pure il “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Rosso (anche riserva) ha visto confermare la base ampelografica di Merlot dal 40% all’80%, lasciando però la possibilità del saldo di Sangiovese (prima non previsto), Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc genericamente fino ad un massimo del 50% (prima per ciascun vitigno era previsto una percentuale di utilizzo).
Per quanto riguarda le tipologie con indicazioni di vitigno a bacca bianca sono confermate Malvasia Bianca lunga; Chardonnay; Sauvignon, mentre tra le novità c’è l’introduzione del Trebbiano e dell’Orpicchio, un vitigno tipicamente localizzato sul versante chiantigiano del Valdarno con germogliamento tardivo, capace tendenzialmente di preservare da gelate primaverili.
Iscritto al Registro nazionale delle varietà di vite dal 2007, questo vitigno autoctono era prima utilizzabile solo per produrre vini in 5 IGT toscane.
In ogni caso tutte queste tipologie devono averne una percentuale minima del vitigno indicato per l’85% ed è stata ora consentita la possibilità della versione riserva con maturazione minima di 12 mesi di cui almeno 6 in legno e 3 in bottiglia.
Sul fronte dei vini con bacca rossa confermata la versione Sangiovese; Cabernet Franc; Merlot; Cabernet Sauvignon; Syrah a cui si sono aggiunte le versioni Malvasia nera; Canaiolo nero; Ciliegiolo; Foglia Tonda; Pinot nero; Pugnitello.
Per tutte minimo 85% del relativo vitigno e consentita la versione riserva con un periodo minimo di invecchiamento di 24 mesi, di cui almeno 12 in legno e 3 in bottiglia
Le tipologie Sangiovese; Cabernet Franc; Pugnitello vedono inoltre ora ammessa anche la possibilità della produzione in rosato.
Ultime novità riguardano le tipologie Vendemmia tardiva, Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice per le quali è stato specificato l’assemblaggio come segue:
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vendemmia Tardiva bianca: Malvasia Bianca Lunga e/o Trebbiano Toscano e/o Sauvignon per almeno il 40%.
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vendemmia Tardiva nera: Sangiovese e/o Canaiolo Nero e/o Syrah per almeno il 40%.
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vin Santo Malvasia Bianca Lunga e/o Trebbiano Toscano per almeno il 60%.
- “Val d’Arno di Sopra” o “Valdarno di Sopra” Vin Santo Occhio di Pernice Sangiovese minimo 80%.