Novità dai disciplinari di produzione: Veneto

Novità dai disciplinari di produzione: Veneto

Diritto diVino
di Paola Marcone
01 novembre 2023

Tutte le novità nei disciplinari di Arcole DOC, Prosecco DOC, Valpolicella DOC, Valpolicella Ripasso DOC, Recioto della Valpolicella DOCG e Amarone della Valpolicella DOCG

Arcole DOC

Il disciplinare di questa denominazione veneta che insiste su alcuni comuni della provincia di Verona (tra cui Arcole appunto) e alcuni della provincia di Vicenza, ha introdotto qualche interessante novità principalmente legata al Pinot grigio.

Vini

Oltre alle già previste versioni Arcole bianco (anche passito, frizzante e spumante), Arcole rosso, Arcole rosato (anche nelle versioni frizzante), Arcole nero e Arcole seguito dal nome del vitigno Chardonnay (anche in versione frizzante), Merlot e Pinot grigio, è stato, infatti, concesso pure in quest’ultimo caso di produrre la versione rosato e anche con la menzione superiore.

E’stata inoltre introdotta la tipologia Arcole Garganega e la versione riserva estesa all’Arcole nero oltre alle già ammesse Arcole rosso e Arcole Merlot, tutte sottoposte ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni.

Vinificazione

La modifica più rilevante riguarda il Pinot grigio, che in tutte le versioni può essere elaborato con l’aggiunta di mosti o vini, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione. Viene specificato tuttavia che i diversi vini devono essere a bacca bianca nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve della varietà complementare non superi complessivamente tale percentuale.

Etichettatura, presentazione e designazione

Per andare incontro ai più diversi mercati poi, per il vino Pinot grigio rosato è stato ammesso il riferimento al colore anche con i nomi di Ramato, Blush, Rosè, Rosa e a tal proposito è proprio il disciplinare a sottolineare espressamente come il vitigno sia “una varietà che appartiene alla DOC sin dalla sua creazione, ma che ha acquisito un grande successo negli ultimi anni grazie alle spinte commerciali esterne. L’uva naturalmente produce vini di colore rosato se ottenuti con macerazione con le bucce, di colore più o meno intenso. All’olfatto vi sono note di piccola frutta rossa e floreale. Al sapore si presenta sapido anche con un leggero residuo zuccherino. I profumi sono eleganti e sottili soprattutto per i vigneti situati sui terreni più sabbiosi.”.

Prosecco DOC

Dopo la modifica apportata nel 2020 con l’introduzione della tipologia Prosecco spumante rosé, è giunta a conclusione un’ulteriore revisione del disciplinare, che introduce per di più specifiche tecniche.

In particolare, per le tipologie Prosecco frizzante, Prosecco spumante e Prosecco spumante rosé (non solo più per questa ultima tipologia quindi) è stato precisato che la commercializzazione può avvenire a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia, ma che anche prima di tale data è consentito il taglio d’annata utilizzando il prodotto ottenuto dall’ultima vendemmia disponibile, purché tale quota non superi la percentuale massima del 15%.

Tenuto poi conto di particolari condizioni climatiche o di mercato, il disciplinare ora ammette che Regione Veneto e Regione Friuli-Venezia Giulia, sentite le organizzazioni professionali di categoria e su richiesta documentata del consorzio, possano concordemente autorizzare, anche per singole tipologie, l’anticipo dell’immissione al consumo, comunque nel limite massimo di tre mesi.

Valpolicella Ripasso DOC, Valpolicella DOC, Recioto della Valpolicella DOCG, Amarone della Valpolicella DOCG

Modifiche tecniche anche per i disciplinari della Valpolicella, tutte accomunate dalla previsione di un allargamento della zona di invecchiamento per i vini di alcune tipologie.

Per i vini Valpolicella Ripasso Classico, Valpolicella Ripasso Valpantena, Valpolicella Ripasso Classico Superiore e Valpolicella Ripasso Valpantena Superiore, infatti, le operazioni di vinificazione e di ripasso (non più di invecchiamento) dei relativi vini devono aver luogo nell’ambito delle rispettive zone di produzione delle uve, fatte salve alcune specifiche eccezioni, mentre le operazioni di invecchiamento possono essere effettuate anche all’interno della zona più ampia del Valpolicella Ripasso DOC.

Simile previsione ha riguardato:

- i vini Valpolicella Classico e Valpolicella Valpantena, con allargamento della zona di invecchiamento a quella del Valpolicella DOC;

- i vini Recioto della Valpolicella Classico e Recioto della Valpolicella Valpantena ora possono essere invecchiati anche nell’areale del Recioto della Valpolicella DOCG;

- i vini Amarone della Valpolicella Classico e Amarone della Valpolicella Valpantena vedono estendere la zona di invecchiamento a quella dell’Amarone della Valpolicella DOCG.

Per quanto riguarda le due DOCG, inoltre, sono state inserite altre due modifiche tecniche relative all’utilizzo delle bottiglie e dei tappi.

Tutti i vini Recioto della Valpolicella DOCG e Amarone della Valpolicella DOCG, infatti, 

- devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a 15 litri, “con abbigliamento consono al loro carattere di pregio” (il precedente disciplinare indicava in 5 litri la capacità massima ammessa, salvo espressa autorizzazione ministeriale e per soli scopi promozionali di formati di 9 e 12 litri);

- devono obbligatoriamente utilizzare tappi raso bocca, rimanendo ammesso l’uso del tappo a vite a vestizione lunga solo per le bottiglie fino a 0,250 litri e non più sino a 0375.

Confermata la possibilità di chiusura delle bottiglie del vino Recioto della Valpolicella spumante con tutti i sistemi previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Photo credit: www.consorziovalpolicella.it