Leggere l'etichetta: gli spumanti

Leggere l'etichetta: gli spumanti

Diritto diVino
di Paola Marcone
10 dicembre 2020

Dicembre è il mese in cui si consumano più spumanti, ma quando un vino può legalmente definirsi tale e quali indicazioni sono da inserire obbligatoriamente in etichetta?

L’attuale normativa europea distingue, tra i prodotti vitivinicoli, 4 categorie di spumanti.

Vino Spumante e Vino Spumante di Qualità

Entrambi ottenuti dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino e caratterizzati alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione.
Il Vino Spumante, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, deve, però, presentare una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione e un titolo alcolometrico totale delle partite destinate all’elaborazione non inferiore a 8,5 % vol; il Vino spumante di qualità, invece, deve avere una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar e un titolo alcolometrico totale delle partite non inferiore a 9 % vol. 

Vino Spumante di Qualità del tipo Aromatico

Un vino spumante di qualità, ottenuto da una partita di mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato di specifici vitigni, individuati in un apposito elenco. La sovrappressione non può essere inferiore a 3 bar e il titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol, mentre quello totale non può essere inferiore a 10 % vol. 

Vino spumante gassificato

Vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, caratterizzato da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall’aggiunta di tale gas con una sovrappressione non inferiore a 3 bar.

Per definirsi spumante, quindi, un vino deve rispettare i diversi requisiti appena descritti per le singole categorie e il Legislatore comunitario prevede anche che, al momento dell’acquisto di uno di questi prodotti, il consumatore sia messo in grado di conoscere obbligatoriamente una serie di indicazioni, mentre l’inserimento di altre informazioni facoltative è stato lasciato alla scelta del singolo produttore, purché i vini posseggano i relativi requisiti, ovviamente.

In via generale le indicazioni obbligatorie sono comuni a tutti i prodotti, a partire da quella relativa all’indicazione della categoria a cui appartengono i vini, ma se questi sono tutelati con una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta è la specifica classificazione a dover essere necessariamente indicata.  Nel caso degli spumanti, per fare un esempio, l’etichetta di un Trento DOC non richiede necessariamente anche l’indicazione della categoria, perché è già obbligatorio riportare la denominazione protetta.

Se il vino spumante, invece, non può essere ricompreso in una classificazione protetta (sempre per esemplificare: perché un produttore decide di spumantizzare uve da vitigni non previsti dal disciplinare), allora l’indicazione della categoria dovrà essere inserita in etichetta.

Da tutti questi obblighi sono esonerate – per l’Italia e parlando di spumanti – le etichettature delle denominazioni Franciacorta e Asti perché dalla normativa europea è stato concesso di limitare le indicazioni al solo nome principale senza ulteriore aggiunta. Trovare in etichetta Franciacorta o Asti in assenza sia dell’indicazione DOCG (DOP) che della categoria di spumante, quindi, è legalmente corretto. Lo stesso vale per altre denominazioni europee, prima tra tutte Champagne ma anche Cava per la Spagna. 

L’etichetta di uno spumante gassificato, infine, che già per definizione non può rientrare in classificazioni protette, oltre a dover riportare l’indicazione della categoria, deve anche ricomprendere la specificazione “ottenuto mediante l’aggiunta di anidride carbonica”.  Il consumatore, così, non può avere alcun dubbio sulla circostanza che l’anidride carbonica sia dovuta ad immissione del gas e non per sviluppo da fermentazione.

Le altre indicazioni obbligatorie per tutti i vini, spumanti compresi, riguardano poi il titolo alcolometrico volumico effettivo, il volume nominale del contenitore, l'indicazione della provenienza del vino, il lotto di produzione e l’indicazione di prodotti che provocano allergie o intolleranze.

Per un’ulteriore indicazione obbligatoria, inoltre, gli spumanti vedono una regolamentazione diversa in etichetta. Se, infatti, per i vini importati nell’Unione Europea è necessario indicare l'importatore, nel caso dei vini comunitari l’obbligo riguarda il nome dell’imbottigliatore, ma non per gli spumanti, perché per tali categorie l’indicazione è relativa al produttore o al venditore. Il riferimento deve riguardare, infatti, l’immissione sul mercato del prodotto finito con possibilità di facile individuazione dell’ultimo anello della catena produttiva mentre, nel caso degli spumanti, la fase dell’imbottigliamento è spesso solo una parte del procedimento di produzione. 

Infine, esclusivamente per le categorie degli spumanti, è stata disposta la necessaria indicazione in etichetta del tenore di zucchero, secondo le diciture contenute in un apposito elenco.

Si tratta, riportando le più utilizzate tra le varie traduzioni nelle lingue comunitarie, di:

- brut nature, pas dosé, dosaggio zero, che equivale alla presenza di un contenuto zuccherino inferiore a 3 g/l, con la specificazione che tale quantità non deve essere ottenuta da aggiunta di zucchero dopo la fermentazione secondaria;

- extra brut, se il tenore di zucchero è compreso tra 0 e 6 g/l;

- brut, con tenore zuccherino inferiore a 12 g/l;

- extra dry, extra trocken, extra sec: zucchero compreso tra 12 e 17 g/l;

- sec, trocken, secco, dry, se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l;

- demi-sec, abboccato, quando lo zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l;

- doux, dolce, sweet, con tenore di zucchero superiore a 50 g/l.

Dalla tabella si evince che il contenuto zuccherino può giustificare l'uso di più termini tra quelli indicati e, in questo caso, sarà il produttore a individuare la versione di riferimento, tenendo, comunque, sempre presente che, a prescindere dalla dicitura scelta, la quantità di zucchero non può discostarsi di oltre 3 g/l da quella indicata in etichetta.

Photo Credit: www.franciacorta.net | unsplash.com