Novità dai disciplinari di produzione. È arrivato il “Chianti” Rosé

Novità dai disciplinari di produzione. È arrivato il “Chianti” Rosé

Diritto diVino
di Paola Marcone
19 giugno 2026

Il disciplinare toscano ha introdotto la tipologia Rosé e una nuova sottozona, modulando anche la base ampelografica dei vini

Presentata in G.U. ad aprile 2026, la proposta di modifica del disciplinare “Chianti” DOCG è stata approvata in tempi strettissimi con decreto del 5 giugno 2026.

Le novità più evidenti riguardano una nuova sottozona e un’altra tipologia di vino.

E’ stato infatti dettagliato un ulteriore spazio geografico – Terre da Vinci – che ricade integralmente nel Comune di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, e che va ad aggiungersi alle storiche 7 sottozone chiantigiane (Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina) ed è stata introdotta la tipologia “Chianti” Rosé, da uve Sangiovese per un minimo del 60%.

Possono concorrere poi alla composizione della base ampelografica del Rosé fino al 100% i vitigni: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo, Chardonnay, Ciliegiolo, Colorino, Malvasia bianca lunga, Merlot, Montepulciano, Pinot Grigio, Sauvignon blanc, Syrah, Trebbiano toscano, Vermentino e Vernaccia di San Gimignano.

Per quanto riguarda invece tutte le altre tipologie di vino “Chianti”:

- è stata confermata la possibilità di utilizzo per massimo il 10% dei vitigni a bacca bianca:

- la percentuale minima di Sangiovese è stata diminuita dal 70% al 60%;

- è stata confermata la possibilità di utilizzo di Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, singolarmente o congiuntamente, fino al massimo del 15%.;

- è stata introdotta la limitazione per i vini della sottozona “Colli Senesi” di utilizzo di Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, fissata, singolarmente o congiuntamente, a massimo il 10%.

Tutte le tipologie possono rivendicare le sottozone, ma il Rosé non  può essere vinificato con la pratica del “governo all’uso Toscano” e non può essere confezionato nel fiasco, ammesso viceversa per le altre tipologie purché, come specificato dal disciplinare, sia quello “tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'articolo 47, comma 3 della Legge 238/2016, ossiaun contenitore in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un ellissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo”.