Novità dai disciplinari di produzione: Emilia-Romagna (Seconda parte)

Novità dai disciplinari di produzione: Emilia-Romagna (Seconda parte)

Diritto diVino
di Paola Marcone
19 febbraio 2025

Nel secondo appuntamento dedicato alle modifiche dei disciplinari dell'Emilia Romagna ecco l'approfondimento su “Colli di Scandiano e di Canossa” DOC, “Modena” o “Di Modena” DOC, “Reggiano” DOC

“Colli di Scandiano e Canossa” DOC 

La denominazione riguarda tutto il Comune di Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d’Enza, Canossa, Vezzano sul Crostolo, Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e, in parte, i Comuni di Reggio Emilia, Casina, S. Ilario d’Enza e Cavriago.

Con le nuove modifiche ricevono complessivamente tutela i vini: 

“Colli di Scandiano e Canossa” Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva); 

“Colli di Scandiano e Canossa” Malvasia (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito); 

“Colli di Scandiano e Canossa” Pinot (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);

“Colli di Scandiano e Canossa” Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ); 

“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco Grasparossa (anche nella tipologia frizzante e spumante VSQ); 

“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco Montericco rosso (anche nella tipologia frizzante e spumante VSQ); 

“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco Montericco rosato (anche nella tipologia frizzante e spumante VSQ); 

“Colli di Scandiano e Canossa” Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);

“Colli di Scandiano e Canossa” Marzemino (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito); 

“Colli di Scandiano e Canossa” Malbo Gentile (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito); 

“Colli di Scandiano e Canossa” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);

“Colli di Scandiano e Canossa” Spergola (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito); 

“Colli di Scandiano e Canossa” bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);

“Colli di Scandiano e Canossa” bianco classico (anche nella tipologia frizzante); 

“Colli di Scandiano e Canossa” rosso (anche nelle tipologie frizzante e novello).

Alla tipologia vino frizzante per Lambrusco Montericco rosso, Lambrusco Montericco rosato e Lambrusco è stata quindi aggiunta la possibilità di produrre spumanti.

Si è precisato comunque che tutti gli spumanti tutelati dalla denominazione devono avere residuo zuccherino da dosaggio zero a dolce e avere i requisiti legali previsti per i Vini Spumanti di Qualità (VSQ), ossia: 

  1. essere ottenuti dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica di uve fresche, di mosto di uve o di vino; 
  2. essere caratterizzati alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
  3. essere conservati alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi e presentare una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all'anidride carbonica in soluzione;
  4. avere il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione non inferiore a 9 % vol.

La denominazione, quindi, non permette Spumanti (VS), Spumanti di Qualità Aromatica (VSQA) e neanche Spumanti gassificati.

“Modena” o “Di Modena” DOC

La denominazione, che riguarda 33 comuni della provincia di Modena, è riservata alle tipologie:

"Modena" Lambrusco spumante o Lambrusco" di Modena" spumante (VS e VSQ)

"Modena" Lambrusco rosato spumante o Lambrusco rosato "di Modena" spumante (VS e VSQ)

"Modena" Lambrusco frizzante o Lambrusco "di Modena" frizzante

"Modena" Lambrusco rosato frizzante o Lambrusco rosato "di Modena" frizzante

"Modena" Lambrusco novello frizzante o Lambrusco "di Modena" novello frizzante

"Modena" Rosso spumante o Rosso "di Modena" spumante (VS e VSQ)

"Modena" Rosso frizzante o Rosso "di Modena" frizzante

"Modena" Rosso novello frizzante o Rosso "di Modena" novello frizzante

"Modena" Rosato spumante o Rosato "di Modena" spumante (VS e VSQ)

Il nuovo disciplinare ha appunto specificato che tutte le tipologie spumante devono avere i requisiti legali o di un Vino Spumante (VS) o di un Vino Spumante di Qualità (VSQ). Non sono ammessi quindi Vini Spumanti di Qualità Aromatica (VSQA) o Vini Spumanti Gassificati.

Anche la base ampelografica ha visto poi un riordino.

In particolare per le tipologie Lambrusco è stata aggiunta la possibilità di utilizzo del Lambrusco Viadanese, del Lambrusco Barghi, del Lambrusco Benetti e del Lambrusco del Pellegrino, che ora si affiancano al Lambrusco Grasparossa, al Lambrusco Salamino, al Lambrusco di Sorbara, al Lambrusco Marani, al Lambrusco Maestri, al Lambrusco Montericco, al Lambrusco Oliva e al Lambrusco a foglia frastagliata, tutti da soli o congiuntamente per minimo 85% e con un saldo ammesso del 15% di uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo gentile e Fortana sempre da soli o congiuntamente.

Per quanto riguarda i bianchi, invece, al vitigno Montuni e Trebbiano è stato aggiunto il Grechetto gentile mentre per i rossi e rosati è confermata la stessa base ampelografica delle tipologie Lambrusco, ma nel saldo del 15% si è ammesso l’utilizzo di tutti gli altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna e non più solo Ancellotta e Fortana.

“Reggiano” DOC

Le modifiche hanno riguardato prima di tutto le tipologie tutelate, poi la base ampelografica ed è stata introdotta anche una Unità Geografica Aggiuntiva.

In particolare, sono confermate:

  • “Reggiano” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante, spumante ora specificato in VSQ e novello), ottenuto da Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, Lambrusco Barghi e ora anche da Lambrusco Benetti, Lambrusco del Pellegrino, tutti comunque, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, uve Ancellotta, Malbo gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina;
  • “Reggiano” Lambrusco Salamino (anche nella tipologia frizzante), sempre da Lambrusco Salamino in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile.
  • Reggiano” Rosso (anche nella tipologia frizzante e novello) da Ancellotta dal 30% al 60%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina e ora anche da Lambrusco Barghi, Lambrusco Benetti, Lambrusco del Pellegrino, Lambrusco Montericco, 
  • Reggiano” Bianco spumante: da uve Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%, con vinificazione in bianco delle uve a bacca rossa.

Novità assoluta, invece, per tipologia e base ampelografica è quella che riguarda il “Reggiano” Fogarina (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ, novello e passito), da produrre con Fogarina in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, Ancellotta, Fortana, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, Lambrusco Barghi, Lambrusco a foglia frastagliata, Lambrusco Benetti, Lambrusco del Pellegrino, Malbo gentile.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Reggiano” Fogarina devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia e in particolare nei comuni di Boretto, Guastalla e Gualtieri al cui interno è stata definita l’Unità Geografica Aggiuntiva “Gualtieri”.

Sul punto il disciplinare sottolinea come “(…) Nel corso del ‘800 nella bassa pianura reggiana, con particolare riferimento al Comune di Gualtieri, è notevolmente diffusa anche la coltivazione della varietà di uva Fogarina (…). Nei decenni a cavallo tra l’800 e il ’900 l’uva Fogarina vede il periodo di maggiore sviluppo, tanto che nel 1924 solo nel comune di Gualtieri se ne producono circa 50 mila quintali (…) e la produzione totale di vino pare sia di 60 mila ettolitri. Successivamente, la coltivazione della Fogarina è stata via via abbandonata dopo gli anni ’30 del Novecento, risultando non più remunerativa e così, lentamente, il vitigno è stato escluso dalle legislazioni locali e poi, successivamente, anche da quelle nazionali quando sono nate le denominazioni di origine. (…) Nei primi anni 2000 le Amministrazioni locali hanno commissionato una sperimentazione per verificare la presenza del vitigno Fogarina, impostare vigneti sperimentali e valutarne la produzione enologica, al fine del recupero e rilancio di questa varietà che era stata così importante nel secolo precedente. In seguito a questa sperimentazione e valutati gli ottimi risultati ottenuti con le moderne tecniche di coltivazione e vinificazione, nel 2013 le tipologie di vino a nome di vitigno Fogarina sono state dapprima inserite nel disciplinare dei vini “Emilia o dell’Emilia IGT” e poi nel presente disciplinare, trovando così il loro giusto riconoscimento nella viticoltura reggiana. (…)”.

Modifiche comuni a tutti e tre i disciplinari

In relazione ai vini che vedono come basa ampelografica le uve Lambrusco tutte e 3 le denominazioni hanno introdotto la necessità di rispettare i limiti di intensità colorante previsti dal metodo OIV - MA-AS2-07B, procedura definita dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino per determinare le caratteristiche cromatiche dei vini rossi con elevato tenore in pigmenti coloranti, del mosto e del mosto con alte concentrazioni di diossido di zolfo.

Questo per le tipologie a nome Lambrusco nella denominazione “Modena” o “di Modena” DOC, Lambrusco e Lambrusco Salamino nella denominazione “Reggiano” DOC e Lambrusco, Lambrusco Grasparossa e Lambrusco Montericco nella denominazione “Colli di Scandiano e Canossa” DOC. 

Tutte le partite che dovessero registrare il superamento dei limiti previsti, quindi, perderanno il riferimento alle varietà Lambrusco e dovranno essere riclassificate a IGT “Emilia” o “dell’Emilia” o a prodotti senza DOP/IGP.

Ulteriore modifica comune ai 3 disciplinari poi è quella che ha riguardato i contenitori ammessi (bottiglie di vetro, esclusa la dama e con capacità massima 9 litri) e i dispositivi di chiusura consentiti, dettagliatamente specificati a seconda si tratti di vini nella versione tranquilla, frizzante o spumante.