Novità dai disciplinari di produzione: Emilia-Romagna (Terza parte)

Novità dai disciplinari di produzione: Emilia-Romagna (Terza parte)

Diritto diVino
di Paola Marcone
27 febbraio 2025

Terzo e ultimo appuntamento dedicato alle modifiche dei disciplinari dell'Emilia Romagna: Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco di Sorbara e Lambrusco Salamino di Santa Croce

"LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO" DOC 

La denominazione, che abbraccia diversi comuni in provincia di Modena, riserva tutela ai vini rossi e rosati delle seguenti tipologie:

“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” rosso spumante (con le modifiche specificati in VS e VSQ);

“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” rosato spumante (con le modifiche specificati in VS e VSQ);

“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” rosso frizzante; 

“Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” rosato frizzante.

Nulla è cambiato nella composizione ampelografica dei vini prodotti, riservata a uve Lambrusco Grasparossa minimo 85% e concorrenza di uve di altri Lambruschi e Malbo Gentile, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%.

Novità assoluta invece è l’introduzione della sottozona “Monte Barello” che riguarda però solo la tipologia “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro” rosso frizzante, con base ampelografica Lambrusco Grasparossa nella misura del 100%.

La sottozona comprende, in parte, i comuni di Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Prignano sulla Secchia, Vignola, Maranello, Fiorano Modenese, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Sassuolo e il disciplinare specifica come ricadendo unicamente nel territorio pedecollinare e collinare della provincia di Modena, l’indice di Winkler “(…) si attesta intorno a 1900-2000 gradi con una media calcolata in 1941 gradi giorno. I suoli ondulati o fortemente ondulati fino ad essere moderatamente ripidi sono classificabili nelle “Terre scarsamente calcaree del margine appenninico” (suoli “Montefalcone) e Terre calcaree del basso Appennino localmente associate a calanchi (suoli “Banzola e Grifone). (…)”.

Sicuramente la zona di Monte Barello, che ha altitudini tra i 90 e i 560 metri s.l.m., era già abitata ai tempi degli Etruschi come testimonia – prosegue il disciplinare - “(…) il ritrovamento di preziosi reperti archeologici costituiti da “un ago crinale di bronzo” con un elegante busto di donna e armi, nonché strumenti di pietra, bronzo e ferro ed è noto che furono gli Etruschi a coltivare la vite e produrre il vino in Italia che, in questo territorio non poteva che essere Lambrusco. (…)”.

“LAMBRUSCO DI SORBARA” DOC

La zona di produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti tutelati (con le modifiche non più solo rossi o rosati) comprende l'intero territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San Prospero, tutti in provincia di Modena, e parte del territorio dei comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Soliera, San Cesario sul Panaro, ancora tutti in provincia di Modena.

Le modifiche delle tipologie hanno riguardato l’introduzione del «Lambrusco di Sorbara» bianco spumante (VS e VSQ) con residuo zuccherino da dosaggio zero a dolce, restando confermate tutte le altre, ossia:

«Lambrusco di Sorbara» rosso spumante (specificato in VS e VSQ);

«Lambrusco di Sorbara» rosato spumante (specificato in VS e VSQ);

«Lambrusco di Sorbara» bianco spumante (specificato in VS e VSQ);

«Lambrusco di Sorbara» rosso frizzante;

«Lambrusco di Sorbara» rosato frizzante.

In ogni caso la base ampelografica deve essere Lambrusco di Sorbara minimo 60%, Lambrusco Salamino massimo 40%; altri Lambruschi, da soli o congiuntamente fino a un massimo del 15%. 

“LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE” DOC

Nulla di nuovo nella base ampelografica di questa denominazione che riguarda diversi comuni in provincia di Modena, essendo rimasta Lambrusco Salamino minimo 85%; con concorrenza di altri Lambruschi, Ancellotta e Fortana, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 15%.

Anche le tipologie hanno visto solo la specificazione che deve trattarsi di VS o VSQ nel caso del «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso spumante e del «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato spumante (VS e VSQ) rimanendo confermate le tipologie «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosso frizzante e «Lambrusco Salamino di Santa Croce» rosato frizzante

Modifiche comuni a tutti e tre i disciplinari

Esattamente come le modifiche che hanno interessato i disciplinari “Emilia” o “Dell’Emilia” IGT, “Colli di Scandiano e Canossa” DOC, “Modena” o “Di Modena” DOC e “Reggiano” DOC, anche questi tre disciplinari hanno richiesto che i vini oggetto delle rispettive tutele e vedono come basa ampelografica le uve Lambrusco rispettino i limiti di intensità colorante previsti dal metodo OIV - MA-AS2-07B, ossia la procedura definita dall’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino per determinare le caratteristiche cromatiche dei vini rossi con elevato tenore in pigmenti coloranti, del mosto e del mosto con alte concentrazioni di diossido di zolfo.

Anche in questo caso la prescrizione riguarda tutti i vini e i prodotti a monte dei vini tutelati, sia allo stato sfuso che confezionati, e tutte le partite che dovessero registrare il superamento dei limiti previsti perderanno il riferimento alle varietà Lambrusco, dovendo essere riclassificate a IGT “Emilia” o “dell’Emilia” o a prodotti senza DOP/IGP.

Ulteriore modifica comune ai 3 disciplinari, che pure si allineano agli altri sopra menzionati, è quella che ha riguardato i contenitori ammessi (bottiglie di vetro, esclusa la dama e con capacità massima 9 litri) e i dispositivi di chiusura consentiti, dettagliatamente specificati a seconda si tratti di vini nella versione tranquilla, frizzante o spumante.