Novità dai disciplinari di produzione: Lombardia e Friuli-Venezia Giulia

Novità dai disciplinari di produzione: Lombardia e Friuli-Venezia Giulia

Diritto diVino
di Paola Marcone
04 marzo 2026

Modifiche nelle uve ammesse alla produzione del Garda DOC; inserimento di sottozone e maggior rilievo al pinot grigio ramato per la Friuli Colli Orientali DOC

GARDA DOC

La denominazione, interregionale tra diversi comuni delle province lombarde di Mantova e Brescia e di molti veneti della provincia di Verona, ha introdotto la possibilità di utilizzare per il bianco (pure in versione spumante, frizzante e passito) anche il Cortese (Bianca Fernanda) e/o il Tocai friulano, accanto ai già permessi Garganega e/o Trebbiano (Trebbiano di Soave e/o Trebbiano Toscano) e/o Chardonnay e/o Pinot grigio  tutti da soli o congiuntamente per almeno il 50%, mentre per il rosso e rosato sono stati inseriti Corvinone e/o Cabernet sauvignon e/o Cabernet franc e/o Carmenère, accanto ai già previsti Corvina e/o Merlot e/o Pinot nero, tutti da soli o congiuntamente sempre per almeno il 50%.

Quanto alla possibilità di indicare in etichetta i vitigni utilizzati (raggiungendo almeno l’85% dai corrispondenti vitigni) è ora consentito specificare non solo Pinot Grigio ma anche Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato oltre a Müller Thurgau e Rebo.

Inserite anche le tipologie Müller Thurgau frizzante; Müller Thurgau spumante,  Garganega spumante, Corvina rosato o rosé frizzante e Corvina rosato o rosé spumante, con residui zuccherini per le tipologie spumante che spaziano dal brut nature al demi-sec.

In caso di Pinot grigio anche spumante e frizzante può essere indicato il riferimento al colore rosato o suoi sinonimi “(Blush, ramato, ecc.)”, mentre il Garda Spumante bianco metodo classico e il Garda spumante rosé metodo classico possono essere immessi al consumo anche con il riferimento in etichetta alla menzione qualificata Crémant. 

FRIULI COLLI ORIENTALI DOC

Le basi ampelografica è stata ampliata con la previsione, in aggiunta a quanto già ammesso, della possibilità di specificare l’indicazione del vitigno Pinot grigio ramato, in casi di utilizzo, per almeno l’85%, dalla varietà Pinot grigio che abbia fatto una lieve macerazione pre fermentativa a contatto con le bucce. 

La modifica è stata motivata nel nuovo disciplinare sul presupposto che il Pinot grigio ramato “è l’unico vino che presenta questa colorazione e può vantare una radicata tradizione, sia in termini territoriali che temporali, in quanto noto sin dai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia proprio col termine “Ramato”. È quindi una tradizione propria di un territorio circoscritto come quello della DOC “Friuli Colli Orientali”, ma con un vero e proprio cuore nel Friuli.”.

Altra novità riguarda la tipologia riserva. E’ stata confermata la sua ammissibilità qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni, ma si è ora specificato che in caso di utilizzo della varietà Pignolo, l’invecchiamento dovrà essere di almeno 4 anni.

Salgono infine a 6 le sottozone: accanto alle già disciplinate Cialla, Ribolla Gialla di Rosazzo, Pignolo di Rosazzo, Schioppettino di Prepotto e Refosco di Faedis, è stata inserita la sottozona Savorgnano, situata nella zona settentrionale del comune di Povoletto in un areale di collina “caratterizzato da un clima più fresco e da maggiori precipitazioni rispetto alla zona più meridionale della DOC “Friuli” Colli Orientali.”.

La base ampelografica ammessa è Friulano (dall’80 al 90%) e Picolit (dal 10 al 20%) con vini che dovranno affinare in cantina per un periodo di almeno 18 mesi. La riserva dovrà essere sottoposta invece a un invecchiamento non inferiore a 3 anni.

Nelle norme relative alla vinificazione poi il disciplinare specifica che “Il vitigno principale (Friulano) dovrà fermentare in botti di legno della capacità non superiore ai 10 Hl, il vitigno secondario (Picolit) potrà essere assemblato in pre-fermentazione, nel caso in cui le maturità coincidano (uvaggio), altrimenti al termine della fermentazione alcolica (vinaggio). L’affinamento in legno dovrà estendersi per un periodo di 12 mesi totali. L’affinamento in legno non dovrà avere predominanza organolettica sulle note varietali dei vitigni. Il restante periodo di 6 mesi d'affinamento, potrà essere effettuato in botti di acciaio/cemento oppure in bottiglia a discrezione del produttore. Non sono consentite le macerazioni del mosto sulle bucce.”.