Novità dai disciplinari di produzione: Piemonte

Novità dai disciplinari di produzione: Piemonte

Diritto diVino
di Paola Marcone
08 ottobre 2025

Ghemme DOCG, Nebbiolo d’Alba DOC, Rubino di Cantavenna DOC e Gabiano DOC. Ecco gli ultimi quattro disciplinari piemontesi recentemente modificati.

GHEMME DOCG

Le tipologie tutelate sono "Ghemme" e "Ghemme" riserva ottenuti dal vitigno Nebbiolo (Spanna), potendo concorrere fino ad un massimo del 15%, da soli o congiuntamente, i vitigni Vespolina ed Uva Rara di cui la modifica del disciplinare ha cancellato il sinonimo Bonarda Novarese. 

In considerazione del maggior calore registrato nelle ultime annate è’ stato rivisitato il titolo alcolometrico vol minimo naturale che per il “Ghemme” passa da 11,50 a 12,00% mentre per “Ghemme” riserva da 12,00 a 12,50%. Se viene indicata la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, qualunque tipologia di vino deve però presentare un titolo alcolometrico vol minimo naturale di 12,50% e non più 12%.

Modifiche hanno interessato anche il confezionamento dei vini, che deve avvenire in bottiglie non più di forma genericamente“tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo di sughero raso bocca”, ma di formato “bordolese o borgognotta, di vetro scuro, munite, per la chiusura, dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona, del tappo a vite e del tappo in vetro”, mentre sulla capacità delle bottiglie il disciplinare è intervenuto per chiarire come si debba far riferimento a quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non potrà essere inferiore a 0,375 litri (prima “18,7 cl”) e non superiore a 8 litri (invece che “500cl”). Rimangono ancora esclusi i contenitori da 2 litri che prima però erano individuati in “200 cl”. 

NEBBIOLO D’ALBA DOC

La denominazione tutela i vini da uve Nebbiolo al 100% nelle tipologie “Nebbiolo d’Alba” - “Nebbiolo d’Alba” Superiore - “Nebbiolo d’Alba” Spumante, da metodo Martinotti o da metodo classico,  che con le modifiche del disciplinare è stato specificato può essere rosso, rosato/rosè, o (novità assoluta) bianco, con eliminazione di qualsiasi riferimento al numero minimo di mesi di affinamento prima indicato in 6.

Il residuo zuccherino nella nuova versione del disciplinare è indicato per tutti gli spumanti da brut nature a extra dry, innovando il precedente “secco, abboccato o amabile”, così come tutti gli spumanti dovranno avere titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol (con menzione “vigna” 12,00% vol) e acidità totale minima: 4,5 g/l, mentre l’estratto non riduttore minimo cambia a seconda si tratti di spumante rosso (17,0 g/l), rosato/rosè (16,0 g/l) o bianco (15,0 g/l)  

Per il nuovo “Nebbiolo d’Alba” Spumante bianco poi il disciplinare prescrive una spuma “fine e persistente”, un colore “giallo paglierino più o meno intenso”, un odore “netto, fruttato, fragrante e complesso con sentori più o meno accentuati a seconda del metodo di produzione (metodo classico o Martinotti) che ricordano il lievito e la crosta di pane” e un sapore “sapido e ben strutturato, armonico con eventuali sentori terziari”.

RUBINO DI CANTAVENNA DOC

Con questa denominazione si tutelano i vini prodotti nell’intero territorio dei comuni di Gabiano, che comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio, nonché dai territori dell’ex comune di Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del comune di Camino.

Ora sono state introdotte, accanto alla tipologia “Rubino di Cantavenna”, quella riserva e quella superiore, quest’ultima dedicata a vini ottenuti da vigneti che hanno un età superiore a 15 anni. 

La principale base ampelografica rimane la varietà Barbera con minimo 75%, ma non è più fissato un tetto massimo (prima il 90%), aprendosi la strada quindi anche a vinificazioni in purezza.

Quanto invece ai vitigni complementari confermati, da soli o congiuntamente e in un massimo del 25%, il Grignolino e la Freisa.

Rispetto alla modifica ampelografica il disciplinare ricorda che “Cantavenna, frazione del comune di Gabiano, indica il baricentro della zona di produzione, posta a metà fra due castelli, quello di Gabiano e quello di Camino. Cantavenna è di origine celtico-liguri mentre le altre contrade sono prevalentemente di origini Barbare. Si dice che proprio i barbari avrebbero iniziato a coltivare la Barbera, dandole il nome. La Barbera è uva facile e dagli abbondanti frutti, mentre i più raffinati celto-liguri-romani, più avanzati anche nell'arte agricola sfidavano i vitigni più difficili, ostici, bizzarri come il Grignolino ed il Freisa. Nel corso dei secoli i produttori hanno selezionato la migliore composizione dei tre uvaggi fino ad ottenere un prodotto rappresentativo della zona. Negli ultimi anni, anche, con esempi di Barbera in purezza.”.

Anche le condizioni di coltura dei vigneti hanno subito una migliore precisazione alla ricerca di un innalzamento del livello qualitativo.

Ora infatti si è espressamente stabilito che la giacitura deve essere esclusivamente collinare, tralasciando i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati mentre le densità d’impianto sono fissate a minimo 3.500 ceppi ad ettaro, con forme di allevamento tradizionali ovvero la controspalliera con vegetazione assurgente e sistemi di potatura come il Guyot e il cordone speronato basso. 

E’ consentita l’irrigazione di soccorso e sono state specificate le rese massime di uva ad ettaro di vigneto, i titoli alcolometrici volumici naturali minimi e la resa massima dell’uva in vino finito che per tutte le tipologia non dovrà essere superiore al 70%. 

GABIANO DOC

La zona di produzione comprende i territori collinari nei comuni di Gabiano e Moncestino in provincia di Alessandria. 

Si riserva tutela a vini rossi nelle tipologie “Gabiano”  e “Gabiano Riserva” da Barbera dal 90 al 95%, Freisa e/o Grignolino e/o Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. da soli o congiuntamente dal 5% fino ad un massimo del 10%. Prima della modifica Freisa e Grignolino dovevano essere presenti solo congiuntamente e non anche alternativamente e non erano affatto previsti Nebbiolo e Dolcetto.

Nella nuova versione del disciplinare viene spiegato come il colore dei vini dell’areale sia“rosso rubino intenso e gli deriva proprio dalla miscela dell’uva Barbera con colore carico e del Grignolino che invece ha una colorazione granato chiaro. Le caratteristiche dei terreni fanno si che si ottenga un vino che ruba alla Barbera lo zucchero che la contraddistingue mantenendola però leggera al palato ma con la vivacità del Grignolino e i profumi del Freisa e degli altri vitigni complementari quali il Nebbiolo N. e/o Dolcetto N.. Al colore rosso rubino intenso che tende al granato con l’invecchiamento, corrispondono il profumo vinoso caratteristico ed il sapore secco, di giusto corpo, compagno ideale della cucina rustica e saporita.”.

Similmente alle modifiche che hanno interessato la Cantavenna DOC, poi, è stata dedicata attenzione ai metodi colturali: la densità d’impianto è stata limitata a un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4.000, la forma di allevamento indicata è la controspalliera con vegetazione assurgente e i sistemi di potatura il Guyot tradizionale, il Cordone speronato basso “e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve.”. E’ espressamente ora consentita l’irrigazione di soccorso così come i limiti di resa massima di uva ad ettaro, dei titoli alcolometrici volumici naturali minimi e della resa massima dell’uva in vino (mai superiore al 70% per qualsiasi tipologia).

E’ stata poi introdotta la menzione “vigna” e per i vini con riserva il disciplinare ha fissato un periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi, di cui almeno 18 in contenitori di legno.