Novità dai disciplinari di produzione: Umbria

Novità dai disciplinari di produzione: Umbria

Diritto diVino
di Paola Marcone
16 novembre 2023

Molti disciplinari umbri hanno visto autorizzare l'utilizzo del nome geografico “Umbria”, inoltre alcuni hanno aggiunto anche qualche altra variazione. Conosciamole nel dettaglio.

ORVIETO DOC, ROSSO ORVIETANO o ORVIETANO DOC, TORGIANO ROSSO RISERVA DOCG, TORGIANO DOC, MONTEFALCO SAGRANTINO DOCG, MONTEFALCO DOC

Tutti questi disciplinari di produzione hanno visto autorizzare l’utilizzo, sia in etichetta che nella presentazione dei vini, del nome geografico “Umbria”, più ampio rispetto a quello della singola denominazione.

Il termine “Umbria” deve sempre seguire la dicitura della denominazione ed essere scritto con caratteri di altezza uguale o inferiore oltre che “avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensità colorimetrica” di quelli usati per la denominazione.

A queste comuni modifiche poi i disciplinari legati all’areale di Torgiano e Montefalco hanno aggiunto qualche altra variazione.

Nello specifico le più significative:

 TORGIANO ROSSO RISERVA DOCG

  • La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino è diminuita da 9 a 8 tonnellate per ettaro;
  • Il periodo di invecchiamento è confermato in almeno 36 mesi, ma viene ora specificata la necessità che almeno 12 mesi devono prevedere l’uso del legno oltre i 6 mesi in bottiglia;
  • Per quanto riguarda i recipienti l’immissione al consumo in bottiglie di vetro è indicata non più genericamente in vetro scuro ma “verde e/o marrone” con capacità da 0,375 a 12 litri.

TORGIANO DOC

  • Per quanto riguarda le operazioni di vinificazione sono state limitate al Comune di Torgiano, escludendo i comuni limitrofi in provincia di Perugia, specificandosi però, tenuto conto delle situazioni tradizionali”, che rimane consentito effettuare le operazioni in tali comuni per le aziende che dimostrassero all’organismo di controllo di aver già così praticato prima dell’entrata in vigore del nuovo disciplinare.
  • Per l’appassimento del Torgiano Vin Santo non è più indicata la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, ma è più generalmente precisato che l’appassimento parziale delle uve può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento;
  • E’ stata indicata espressamente la capacità minima e massima dei contenitori di immissione al consumo ossia bottiglie di vetro da 0,375 a 18 litri;
  • Per quanto riguarda le chiusure sono ora consentite tutte quelle ammesse dalle normative con esclusione del tappo a corona mentre nel caso del tappo a vite viene precisato che la chiusura deve essere effettuata con tappi a vestizione lunga tipo Stelvin.

«MONTEFALCO SAGRANTINO DOCG, «MONTEFALCO» DOC

Per entrambe le denominazioni le aggiornate versioni dei disciplinari meglio puntualizzano le zone dove è possibile compiere le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento, pur sempre tenuto conto delle eccezioni relative alle aziende che già prima dell’entrata in vigore del nuovo disciplinare erano state autorizzate in deroga.

Crediti foto: Consorzio Montefalco