Orientarsi tra le bottiglie: i prodotti vitivinicoli aromatizzati - Terza Parte

Orientarsi tra le bottiglie: i prodotti vitivinicoli aromatizzati - Terza Parte

Diritto diVino
di Paola Marcone
25 agosto 2022

Dopo aver conosciuto più da vicino i vini aromatizzati, dedichiamoci alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli per scoprire che, con nomi diversi, sono anche questi ben conosciuti.

Nelle precedenti puntate (vedi qui e qui) abbiamo parlato in generale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, approfondendo le diverse designazioni commerciali del primo dei tre gruppi in cui la normativa comunitaria suddivide queste bevande, ossia quello dei vini aromatizzati. Sappiamo, così, per esempio, che Vermout, Barolo chinato, Cremovo o Bitter di vino appartengono alla categoria dei vini aromatizzati e anche per le bevande aromatizzate a base di vino e per i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli la disciplina europea indica una serie di denominazioni di vendita con cui queste bevande possono essere commercializzate.

Per quanto riguarda le bevande aromatizzate a base di vino, oltre ad essere vendute con questa designazione, possiamo trovarle in commercio nei seguenti modi:

Bevanda aromatizzata alcolizzata a base di vino, ma solo se:

- è stato aggiunto alcole;

- ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 7% vol;

- è stata edulcorata

- è prodotta con vino bianco 

- è stata aromatizzata esclusivamente con estratto di cardamomo,

Oppure 

- è stato aggiunto alcole;

- ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 7% vol;

- è stata edulcorata 

- è prodotta con vino rosso

- sono state aggiunte preparazioni aromatiche ottenute esclusivamente da spezie, ginseng, frutta secca a guscio, essenze di agrumi ed erbe aromatiche.

Sangria

Diciamo subito che il termine “Sangría” o “Sangria” può essere utilizzato quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna o Portogallo. 

Quando, invece, la bevanda è prodotta in un altro Stato comunitario, la dicitura può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita “bevanda aromatizzata a base di vino”, e sempre che sia accompagnata dalla menzione “prodotta in…” seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

Trovare in etichetta, dunque, esclusivamente la denominazione di vendita “Sangria” significa immancabilmente che il prodotto appartiene a Spagna o Portogallo.

Quanto, poi, agli aspetti tecnici che la “Sangria” deve rispettare in quanto bevanda aromatizzata a base di vino, il Regolamento comunitario prescrive che:

- deve essere prodotta con vino;

- deve essere aromatizzata con l’aggiunta di estratti o essenze naturali di agrumi, con o senza il succo di tali frutti e può contenere particelle solide provenienti dalla polpa o dalla scorza degli agrumi e il cui colore deve provenire esclusivamente dalle materie prime utilizzate;

- può, eventualmente, essere addizionata di spezie e/o anidride carbonica ma non di coloranti;

- ha un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 4,5% vol e inferiore a 12% vol.

Clarea

Con questa designazione si identifica la bevanda aromatizzata ottenuta alle medesime condizioni della “Sangría/Sangria” ma il vino di base deve essere bianco.

A differenza della denominazione Sangria, poi, il Regolamento comunitario riserva l’utilizzo di “Clarea” alle bevande prodotte in Spagna, ma non in Portogallo.

In questo caso, infatti (così come se fosse prodotta in un altro Stato membro), la designazione può solo completare la denominazione di vendita “bevanda aromatizzata a base di vino”, con la menzione “prodotta in…” seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

Zurra

È la designazione di vendita riservata alla bevanda aromatizzata a base di vino, ottenuta mediante l’aggiunta di brandy o di acquavite di vino alla “Sangría/Sangria” e alla “Clarea”, con eventuale aggiunta di frutta in pezzi, purchè il titolo alcolometrico volumico effettivo sia pari o superiore a 9% vol. e inferiore a 14% vol.

Bitter soda

Ecco un’altra occasione in cui viene usato il termine “bitter” per designare una bevanda.
In altri approfondimenti, infatti, abbiamo visto che “Bitter” è anche il modo con cui viene indicata la bevanda spiritosa di gusto amaro ottenuta mediante aromatizzazione con sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche (o entrambe) di alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola (o di entrambi), con un titolo alcolometrico volumico minimo del 15% vol e che con “Bitter vino” si indica un vino aromatizzato quando l’aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di genziana e quando alla bevanda è stata data una colorazione gialla e (oppure) rossa mediante coloranti autorizzati.

Nel caso di “Bitter soda”, invece, la designazione viene riservata a quella bevanda aromatizzata a base di vino che abbia le seguenti caratteristiche:

- sia ottenuta da “Bitter vino”, la cui proporzione nel prodotto finale non deve essere inferiore al 50% in volume e a cui sia stata aggiunta anidride carbonica o acqua gassata;

- ha un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 8% vol e inferiore a 10,5% vol.

Se, quindi, l’uso del termine “Bitter” può essere impiegato per definire diversi prodotti, l’associazione con il termine “soda” è legalmente ammissibile solo laddove si designi una bevanda aromatizzata a base di vino che abbia le caratteristiche appena descritte.

Kalte Ente

È una bevanda aromatizzata a base di vino, inventata sul finire del Settecento dopo un banchetto al castello di Coblenza, quando Clemens Wenzeslaus, l'ultimo arcivescovo ed elettore di Treviri, chiese di finire il pasto con una bevanda fredda e, si racconta, miscelò vino della Mosella, del Reno e Champagne, aromatizzando il tutto con limone e melissa.

Negli Stati Uniti è conosciuta come Cold Duck e il vino bianco è sostituito dal rosso.

Nell’Unione Europea la bevanda può essere messa legalmente in commercio con il nome di “Kalte Ente” se è ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante gassificato a vino spumante o vino spumante gassificato,alla quale sono state aggiunte sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze.

Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere non inferiore a 7% vol e il prodotto finito, inoltre, deve contenere una quantità di vino spumante o di vino spumante gassificato non inferiore al 25% in volume.

Glühwein

È la bevanda aromatizzata a base di vino che per la normativa comunitaria deve essere ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano e avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol.

Tranne alcuni casi particolari, l’aggiunta di acqua è vietata.

Se poi il “Glühwein” è stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura “bianco”.

Nel Registro delle indicazioni geografiche dell’UE la Germania ha iscritto due di questi prodotti e precisamente il “Thüringer Glühwein”, ottenuto esclusivamente da vini rossi, aromatizzati con estratti nobili di cannella, chiodi di garofano, scorze di arancia e limone, e il “Nürnberger Glühwein”, che invece può essere ottenuto da vini sia bianchi che rossi.

Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

Questa bevanda è molto simile alla precedente, perché anche in questo caso deve essere ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco, aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano ed avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol.

L’unica differenza desumibile dal Regolamento comunitario, invece, è il mancato divieto dell’aggiunta di acqua, che in questi prodotti, dunque, è ammissibile.

Similmente che per il “Glühwein”, poi, nel caso in cui il “Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas” sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita deve essere completata da parole che indichino il vino bianco, come la dicitura “bianco”.

Maiwein e Maitrank

il vino di maggio è una bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta da vino con aggiunta di piante, che fioriscono in maggio, di Galium odoratum o estratti di questa, in modo che il gusto del Galium sia predominante. 

Il titolo alcolometrico volumico effettivo non deve essere inferiore a 7% vol. 

Nel caso del “Maitrank”, che è una specialità della zona di Arlon, nel sud est del Belgio, i fiori di di Galium odoratum sono macerati in vino bianco della Mosella con aggiunta di arance e/o altri frutti, anche sotto forma di succo, concentrato o estratto, con un’edulcorazione massima del 5% di zucchero e un titolo alcolometrico volumico effettivo sempre non inferiore a 7% vol.

Alcune varianti, inoltre, prevedono anche l’aggiunta di cognac o altri liquori.

Pelin 

E’ la bevanda aromatizzata a base di vino tipica della Transilvania.

Per la normativa comunitaria la designazione è possibile laddove il prodotto sia ottenuto da vino rosso o bianco e specifiche miscele di erbe, con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol e un tenore di zuccheri espresso in zucchero invertito pari a 45-50 grammi per litro oltre a un’acidità totale non inferiore a 3 grammi per litro di acido tartarico.

A fronte di queste specifiche tecniche, tradizionalmente il vino “Pelin” era usato come medicinale per il gusto amaro dominante che è dato dall’assenzio a cui si aggiunge una combinazione variabile di erbe officinali e spezie (radici di genziana, camomilla, achillea, chiodi di garofano).

Aromatizovaný dezert

L’ultima delle bevande aromatizzate a base di vino di cui la normativa comunitaria regola la designazione di vendita deve essere ottenuta da vino rosso o bianco, zucchero e miscele di spezie da dessert, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 9% vol e inferiore a 12% vol e avente un tenore di zuccheri espresso in zucchero invertito pari a 90-130 grammi per litro e un’acidità totale non inferiore a 2,5 grammi per litro di acido tartarico.

Per utilizzare la denominazione di vendita “Aromatizovaný dezert”, tuttavia, la bevanda deve essere prodotta in Repubblica ceca, poiché diversamente la dicitura può essere utilizzata solo a complemento della denominazione di vendita “bevanda aromatizzata a base di vino”, obbligatoriamente accompagnata dalla menzione “prodotta in …” seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta.

Per quanto riguarda il Registro delle indicazioni geografiche l’unica bevanda di questa categoria iscritta è la croata “Samoborski bermet”, dal gusto agrodolce, preparata con uve raccolte lungo i pendii dei Monti Samobor e aromatizzata con assenzio, arance, fichi, limoni, carrube, chiodi di garofano, vaniglia e noce moscata.

Per quanto riguarda le denominazioni di vendita dei Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, per prima cosa il Regolamento comunitario specifica che l’uso del termine “cocktail” non è esclusivo di queste bevande, nel senso che il termine può essere impiegato anche per altri tipi di prodotti.

Se, però, vuole utilizzarsi la dicitura “Cocktail a base di vino”, la percentuale di mosto di uve non deve essere superiore al 10% del volume totale del prodotto finito, il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere inferiore a 7% vol., e il  tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, deve essere inferiore a 80 grammi per litro

Anche l’utilizzo del termine “Frizzante di uva aromatizzato” può riguardare solo prodotti esclusivamente con mosti di uve, con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 4% vol e contenenti anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati, mentre la dicitura di vendita “Cocktail di vino spumante” è riservata solo a quei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli, miscelati con vino spumante, con l’avvertenza che, secondo le norme generali del Regolamento, l’utilizzo della dicitura “spumante” impone che la quantità di vino spumante utilizzata non sia inferiore al 95%.