Novità dai disciplinari di produzione in Abruzzo, Piemonte e Marche

Novità dai disciplinari di produzione in Abruzzo, Piemonte e Marche

Diritto diVino
di Paola Marcone
20 novembre 2024

Modifiche ai disciplinari Abruzzo DOP, Asti DOCG e Colli Maceratesi DOC

Abruzzo DOP (menzione tradizionale italiana DOC)

Risale a gennaio 2023 l’ultima modifica di questo disciplinare. Allora si erano principalmente riorganizzate e ampliate le versioni e le basi ampelografiche dei vini tutelati oltre che introdotte 4 Sottozone, ossia “Colline Teramane”, “Terre Aquilane”, “Colline Pescaresi” e “Terre di Chieti”.

Questo nuovo intervento regolatorio invece è stato reso necessario al solo fine di integrare l’articolo 1 del disciplinare laddove “a causa di un errata comunicazione relativa alle diverse varietà di Malvasia coltivate nella Regione Abruzzo, per la tipologia Malvasia è stato previsto l’utilizzo delle sole Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga, mentre non è stato previsto l’utilizzo della Malvasia istriana (codice 138), regolarmente inserita tra i vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo ed utilizzata da anni da alcune aziende per la produzione della tipologia Malvasia”.

Con la pubblicazione in G.U. della modifica, quindi, la base ampelografica della tipologia Abruzzo Malvasia (anche spumante) è stata corretta indicando l’utilizzo di Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga e/o Malvasia istriana.

Questo anche per i vini provenienti dalle 4 Sottozone.

ASTI DOCG

Modifica del tutto formale quella del disciplinare piemontese, dal momento che si è semplicemente adeguato il testo dopo che la Sottozona “Canelli” è ormai dal 2023 una autonoma DOCG.

Eliminato ogni riferimento a questa Sottozona, quindi, rimangono regolate le altre 2, ossia “Santa Vittoria d’Alba” e “Strevi”.

COLLI MACERATESI DOC

La denominazione marchigiana ha riorganizzato le tipologie dei vini tutelati, puntando per i bianchi ancor più sul Maceratino, anche chiamato Ribona, vitigno autoctono per eccellenza dell’areale.

Si è infatti affiancato al “Bianco”, anche nelle tipologie Passito e Spumante (Maceratino minimo 70%; Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano toscano, Verdicchio, Chardonnay, Sauvignon, Malvasia bianca lunga, Grechetto per la sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, fino ad un  massimo del 30%) e al “Ribona”, anche nelle tipologie Passito e Spumante (Maceratino minimo 85%), la tipologia “Ribona Riserva” (invecchiamento minimo 12 mesi) e “Ribona Spumante Riserva”, entrambi i vini con base ampelografica Maceratino 100%.

Tutte le tipologie di spumanti devono avere un dosaggio da zero a brut ma per il “Riserva” è previsto obbligo di millesimo, rifermentazione esclusivamente in bottiglia e durata del procedimento di elaborazione non inferiore a 36 mesi, e non 6 mesi come per le altre versioni spumantistiche previste.

Per quanto riguarda i rossi la tipologia “Rosso” ha visto eliminare la versione “Novello” e mantenere quella “Riserva” (sempre Sangiovese minimo 50%; Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima, Merlot, Montepulciano, Vernaccia nera, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%) e confermata è anche la tipologia con indicazione di vitigno “Sangiovese” (ancora minimo 85%)

Oltre a qualche modifica sulla vinificazione della tipologia “Passito”, poi, è stata consentita per tutte le tipologie la possibilità di utilizzare la menzione “vigna” ed è stata data facoltà al singolo produttore di riportare nell’etichettatura e presentazione dei vini il nome geografico più ampio “Marche” oltre a “Colli Maceratesi”.